In tema di accertamento delle imposte sui redditi, lo scostamento “per almeno un quarto” del reddito dichiarato rispetto a quello determinabile “sinteticamente” in base agli specifici coefficienti di redditività costituisce, per univoca previsione del comma 4, articolo 38 del Dpr 600/1973, il limite invalicabile posto dal legislatore al potere dell’Ufficio nella determinazione sintetica del reddito, al fine evidente di temperare la rigidità propria di una applicazione meramente aritmetica dei “parametri” e di dare valenza, sebbene in maniera forfettizzata, a possibili variabili caratteristiche di ciascuna produzione di reddito. La misura quantitativa di tale limite (25%) va considerata, d’altro canto, del tutto ragionevole e quindi rispettosa dei precetti costituzionali. A tale conclusione è giunta la Corte di cassazione attraverso l’ordinanza n. 10554 del 15 aprile 2019. La norma vigente stabilisce che la determinazione sintetica del reddito globale è ammessa a condizione che «il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato». In precedenza, invece, era stabilita la possibilità di effettuare l’accertamento sintetico «quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato» e il reddito dichiarato, inoltre, non risultava congruo «per due o più periodi d’imposta» che potevano anche non essere consecutivi, come chiarito dalla Corte Suprema nella sentenza n. 237/2009 e dall’agenzia delle Entrate nella circolare 12/E/2010. In merito alla previsione afferente lo scostamento riguardante almeno due annualità la Suprema Corte ha stabilito, mediante la sentenza n. 14405/2016, che non è sufficiente a far venir meno il presupposto impositivo una «pronuncia di merito, neppure passata in giudicato, emessa per l’annualità precedente ... comportante una riduzione del maggior reddito accertato che avrebbe fatto di per sé venir meno il presupposto dello scostamento per almeno due annualità». Relativamente alla condizione afferente lo scostamento del reddito complessivamente accertabile rispetto a quello dichiarato, va tenuto in debita considerazione il principio, affermato nella sentenza della Corte Suprema n. 8333/2016, secondo il quale lo scostamento, “detratta l’eventuale capacità di spesa giustificata dal reddito dei familiari”, va valutato rispetto al reddito singolo imponibile e non a quello lordo e complessivo del nucleo familiare. Il riferimento alla necessità di detrarre la “spesa giustificata” in quanto il contribuente ha fornito la prova contraria, induce a ritenere che, in sede di valutazione dell’entità dello scostamento, vada tenuto sempre in considerazione l’esito definitivo del contenzioso. Nella precedente sentenza n. 19106/2005, tuttavia, la Suprema Corte aveva sostenuto che il presupposto dello scostamento «deve sussistere all’inizio dell’attività accertativa e prescinde dall’esito dell’accertamento definitivo. In buona sostanza, ciò che rileva, e che legittima l’accertamento sintetico, è che all’inizio dell’attività di accertamento, alla stregua degli elementi e delle circostanze di fatto certi presi in considerazione per due o più anni, sia accertabile un reddito complessivo netto che si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato, a nulla rilevando che, in esito ed a conclusione del procedimento istruttorio, tale scostamento non resista alle verifiche o permanga in percentuali diverse per una sola annualità d’imposta». Ciò in quanto il legislatore non fa riferimento al reddito “accertato” dall’Ufficio, bensì a quello “accertabile”, termine ancora utilizzato nel vigente testo normativo.