La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 104 del 24 aprile 2019, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità Costituzionale relative alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. IL FATTO La Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 23, 97, 111 e 11 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), e dell’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», «nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi e dei ruoli, da parte degli Uffici Finanziari Erariali e Locali nonché degli Enti di riscossione, a mezzo servizio postale di raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono a tale forma di notifica la applicazione delle modalità di cui alla L. 890/1982». Il ricorso è stato proposto da un contribuente avverso un preavviso di fermo, emesso da Equitalia Sud spa e notificato a mezzo posta raccomandata, sul rilievo che la notifica delle sottostanti cartelle di pagamento, riferite a tributi erariali e imposte comunali, risultava viziata in quanto non supportata dalla prova dell’avviso di ricevimento postale della comunicazione di avvenuta notificazione (cosiddetta CAN). LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE La Corte Costituzionale rileva che con precedente pronuncia la Corte, richiamando i consolidati principi secondo cui «il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica» e «la disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all’esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato» (rispettivamente, sentenze n. 90 del 2018 e n. 281 del 2011) ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione. Nella medesima pronuncia, la Corte ha rilevato che nella fattispecie della notificazione “diretta”, vi è un sufficiente livello di conoscibilità, ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l’effettiva conoscenza dell’atto, «stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il “limite inderogabile” della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica» e che tali considerazioni possono svolgersi con riferimento sia alla notifica diretta ad opera degli uffici finanziari. Peraltro, come già evidenziato nella sentenza n. 175 del 2018, la mancanza, in concreto, di «effettiva conoscenza» dell’atto, per causa non imputabile, può legittimare il destinatario a richiedere la rimessione in termini e la normativa, legittima un’applicazione estensiva dell’istituto della rimessione in termini, sì da tutelare il contribuente che non abbia avuto «effettiva conoscenza» dell’atto restituendolo nel termine di decadenza, per impugnare l’atto. Infine la Corte rileva che è rimesso al prudente apprezzamento del giudice della controversia valutare ogni comprovato elemento presuntivo, offerto dal destinatario della notifica “diretta” della cartella di pagamento al fine di accogliere, o no, la richiesta di rimessione in termini. Da queste osservazioni la Corte Costituzionale dichiara infondate le questioni di legittimità Costituzionale dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e dell’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)».