Anche il prossimo anno vede nella tutela della famiglia e in particolare della genitorialità uno dei nodi centrali della normativa innovata in materia di welfare. Il rafforzamento dei congedi dedicati ai neopapà, insieme alla possibilità di percepire il bonus natalità e quello destinato al sostegno delle spese per la frequenza di un asilo nido, mirano a consentire un più rapido ed efficiente rientro al lavoro della lavoratrice madre. Vediamo dunque quali sono le misure ad oggi in vigore e le relative modalità di richiesta e fruizione. Congedo padre Nel 2019 è aumentato, da 4 a 5 giorni, l’obbligo per i padri lavoratori dipendenti di astenersi dal lavoro entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore. Il disegno di legge di Bilancio 2020 incrementa ulteriormente la durata di tale congedo da 5 a 7 giorni per l’anno 2020. Anche il congedo facoltativo è stato oggetto di proroga: il papà può astenersi dal lavoro un ulteriore giorno in sostituzione della madre, a patto che la stessa rinunci ad un giorno del proprio congedo di maternità. La retribuzione giornaliera del lavoratore è posta interamente a carico dell’INPS. N.B. Entrambe le tipologie di congedo si applicano anche al padre adottivo affidatario e il termine del quinto mese decorre dall'effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall'ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale. Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso, ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità. Il congedo obbligatorio del padre rappresenta un diritto autonomo e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Il congedo facoltativo del padre, invece, è un diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata, che dovrà trovarsi in astensione dall'attività lavorativa e spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità. Per godere dei congedi il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di 15 giorni, sulla base della data presunta del parto. Tale regolamentazione, comunque, deve tenere conto della effettiva non immediata determinabilità dei giorni in cui si verificherà l’evento nascita. N.B. Il congedo obbligatorio e quello facoltativo non possono essere frazionati ad ore. Il datore di lavoro anticipa l'indennità spettante per i giorni di congedo e compensa in UniEmens le somme a carico INPS anticipate a tale titolo. Bonus asilo nido La legge di Bilancio 2019 ha elevato a 1.500 euro su base annua il bonus asilo nido spettante alle famiglie per il triennio 2019-2021. Il disegno di legge di Bilancio 2020 introduce, a partire dal prossimo anno, un ulteriore incremento nella seguente misura: - di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000: il totale bonus spettante sarà dunque pari a 3.000 euro; - di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000: il totale bonus spettante sarà dunque pari a 2.500 euro. Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo su 11 mensilità, direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata. Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta. Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’INPS a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. Possono accedere al contributo i genitori, residenti in Italia, cittadini italiani oppure di uno Stato UE nonché gli extracomunitari con permesso di soggiorno UE di lungo periodo che sostengono l’onere della retta e che siano conviventi con il figlio. Bonus bebè La il disegno di legge di Bilancio 2020 prevede l’erogazione del Bonus bebè anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Il relativo importo è pari a: a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui; b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro; c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro. N.B. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20 per cento. La spettanza di tale maggiorazione dipende da alcuni criteri specifici riguardanti l’evento: 1. ciascun figlio successivo al primo del genitore richiedente da diritto all’assegno maggiorato, purchè i due soggetti siano conviventi; 2. si considera “primo figlio” del genitore richiedente quello che, anche se adottivo, sia residente in Italia e convivente. Non si considerano “figli” i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo. Non ha alcuna rilevanza l’età del figlio, che può essere anche maggiorenne; 3. in caso di parto gemellare o adozione plurima: - se non sono presenti altri figli, la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo; - qualora invece il genitore richiedente abbia già dei figli, anche adottivi, la maggiorazione spetta per tutti i gemelli. L’assegno di natalità o bonus bebè consiste in un contributo economico erogato dall’INPS ai cittadini che danno alla luce o adottano un bambino, in misura diversificata in base al valore dell’ISEE del nucleo familiare richiedente, corrisposto mensilmente fino al compimento di un anno di età. La domanda di erogazione può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso di: - valore ISEE; - residenza in Italia; - convivenza con il minore; - cittadinanza italiana o comunitaria. Il beneficio è dunque esteso agli stranieri titolari dei seguenti permessi: - carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro; - carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro. Modalità di richiesta e fruizione Congedo padre Per l’esposizione degli importi da porre a conguaglio, all’interno del flusso UniEmens nell’elemento “CausaleRecMat” di “MatACredAltre” di ”MatACredito”, dovranno essere valorizzate, in relazione alle due diverse tipologie di congedo, le seguenti nuove causali: – L060 per le indennità per congedo obbligatorio; – L061 per le indennità per congedo facoltativo. Nell’elemento “ImportoRecMat” andrà indicato l’importo dell’indennità anticipata. Ai fini della esposizione nel flusso UniEmens delle giornate di assenza del padre lavoratore dovranno altresì essere indicati nell’elemento “CodiceEvento” dell’elemento “Settimana” i nuovi valori: - MA8 per il congedo obbligatorio del padre; – MA9 per il congedo facoltativo del padre. Nell’elemento “DifferenzeAccredito” andrà valorizzato il “CodiceEvento” MA8 o MA9 e nell’elemento “DiffAccreditoImporto” l’imponibile perso a seguito degli eventi di cui ai suddetti “codice evento” nell’intero mese. Bonus bebè La domanda di assegno deve essere inoltrata in via telematica e, di regola, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo, con il modello SR163 - “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito” predisposto dall’INPS in occasione di altre domande di prestazione. In particolare, l’inoltro del modello di domanda può avvenire: - allegandolo in procedura mediante l’apposita funzione “Gestione allegati”; - trasmettendolo da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente; - attraverso una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Linea di prodotto servizio “Ammortizzatori sociali” della struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; - consegnandolo a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. Nei casi di domanda con richiesta di maggiorazione, il richiedente dovrà dichiarare che il figlio per il quale chiede il beneficio maggiorato è successivo al primo e dovrà indicare anche le generalità degli altri precedenti figli (nati o adottati), compresa l’indicazione del comune di nascita o del comune di registrazione della sentenza di adozione di questi ultimi. N.B. In caso di nascite gemellari o adozioni plurime, occorre presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato. Bonus asilo nido Il buono asili nido è erogato dall'INPS tramite un pagamento diretto, con cadenza mensile, al genitore richiedente dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio presso l'asilo nido pubblico o privato autorizzato prescelto. Nello specifico, il contributo è parametrato su 11 mensilità, per un importo massimo di 136,37 euro al mese per ogni retta mensile pagata e documentata, nel limite della spesa effettivamente sostenuta. Nel caso di ricorso a forme di supporto presso la propria abitazione, invece, il contributo è erogato in un’unica soluzione previa presentazione all’Istituto di certificato rilasciato dal pediatra che attesti, per l'intero anno di riferimento, l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica. Per accedere al buono, il genitore richiedente è tenuto a presentare una domanda all'INPS tramite i canali telematici, specificando quale beneficio intende fruire. Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.