Nel decreto Sostegni (art. 30, comma 5, D.L. n. 41/2021) sono previste anche alcune novità che riguardano la TARI e la tariffa corrispettiva: - le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, per l'anno 2021, possono essere deliberate dai comuni entro il 30 giugno 2021; - le utenze non domestiche possono effettuare la scelta di conferire i rifiuti al di fuori del servizio pubblico entro il 31 maggio di ciascun anno. Approvazione tariffe e regolamenti: nuovo termine in deroga Limitatamente all'anno 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. La fissazione del termine è in deroga all'art. 1, comma 169, legge n. 296/2006 e all'art. 53, comma 16, legge n. 388/2000. La prima disposizione citata stabilisce che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. Secondo l’art. 53, comma 16, legge n. 388/2000, il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. A questo riguardo si ricorda che: - l'art. 106, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021; - il Ministero dell'Interno (con il decreto 13 gennaio 2021) ha disposto l’ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli enti locali; - il decreto Sostegni (art. 30, comma 4) ha ulteriormente differito al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021. TARI e altri tributi locali Per l'approvazione dei regolamenti, delle tariffe/aliquote dei tributi degli enti locali per il 2021 si ha questa situazione: - per la TARI e la tariffa corrispettiva il termine ultimo è fissato al 30 giugno 2021; - per tutti gli altri tributi locali il termine ultimo è fissato al 30 aprile 2021. Il nuovo termine si applica anche a quanto già deliberato Il nuovo termine del 30 giugno 2021 si applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. Gli enti locali, pertanto, entro detto termine possono rideliberare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. Approvazione provvedimenti e variazione di bilancio Ai fini contabili-finanziari viene stabilito che, in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede a effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. Utenze non domestiche: scelta di servirsi al di fuori del servizio pubblico Per quanto riguarda la scelta che possono effettuare le utenze non domestiche per il conferimento dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico è fissato un termine: il 31 maggio di ciascun anno. L’art. 30, comma 4, del decreto Sostegni si dispone che la scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 3, comma 12, D.Lgs. n. 116/2020 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno. Il comma 12 richiamato - che sostituisce il comma 10 dell'art. 238, D.Lgs. n. 152/2006 - stabilisce che “le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.