Nell’ambito del procedimento di contestazione delle sanzioni tributarie, ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del Dlgs 472/1997, qualora il contribuente abbia presentato deduzioni il Fisco è tenuto a emettere l’atto di irrogazione entro un anno, a pena di decadenza; nel medesimo atto, oltre a comminare le sanzioni disposte dalla normativa l’ufficio è tenuto anche a motivare le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere le deduzioni difensive. Ne deriva che nel caso in cui – in relazione ad un primo atto di contestazione notificato in data 18 dicembre 2017 – il contribuente abbia presentato deduzioni difensive in data 14 gennaio 2018 – l’atto di irrogazione delle sanzioni doveva essere emesso entro il termine del 14 gennaio 2019. Pertanto l’agenzia delle Entrate non può, per le medesime violazioni, notificare un nuovo atto di contestazione decorso il predetto termine annuale (ad esempio, 26 aprile 2019) e, a distanza di pochi mesi, l’atto di irrogazione. A tale principio è approdata la Ctr Campania nella sentenza n. 8316/25/2018 (presidente Verrusio, relatore Sdino) sulla base del settimo comma dell’articolo 16, del Dlgs 472/1997. Secondo i giudici di appello, infatti, la norma dispone una precisa sequenza procedimentale, imponendo «a pena di decadenza l’emanazione dell’atto di irrogazione entro un anno dalla presentazione delle deduzioni difensive». Il ragionamento sin qui seguito dalla Commissione regionale ci conduce a due considerazioni: - innanzitutto, si rileva che l’emanazione di un secondo atto di contestazione, avente il medesimo oggetto, non può comportare l’aggiramento del termine di decadenza, «spostandolo in avanti – affermano i giudici campani – a tempo indeterminato»; - in secondo luogo, occorre sottolineare che la conclusione illustrata non viene meno neppure aderendo alla tesi secondo cui il termine decadenziale sarebbe previsto soltanto per l’adozione dell’atto di irrogazione e non anche per un ulteriore atto di contestazione. Ciò, invero, rappresenterebbe un aggiramento del chiaro dettato normativo. L’importanza della pronuncia è confermata da un lato dalla scarsità delle prese di posizione che si riscontrano sull’argomento, e dall’altro dalla circostanza che la relazione governativa nulla afferma sul punto, limitandosi a sottolineare che «proposte le deduzioni, se l’ufficio o l’ente le ritiene infondate emana provvedimento di irrogazione motivato anche in ordine al loro contenuto». Questo obbligo temporale posto in capo all’Amministrazione fiscale opera ogni qualvolta l’ufficio ritenga di non poter accogliere integralmente le argomentazioni difensive, sicché residua ancora una pretesa tributaria.