Corte di Giustizia Ue - Cause riunite C‑609/17 e C‑610/17 La Corte di Giustizia UE è stata chiamata a fornire chiarimenti, nelle cause riunite n. C-609/17 e C-610/17, in merito al diniego di concedere a due lavoratori inabili al lavoro, a causa di malattia, durante un periodo di ferie annuali retribuite, il riporto di ferie annuali retribuite corrispondente a tutti o a una parte dei giorni di congedo per malattia di cui trattavasi. In entrambe le cause il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che osta a normative nazionali e a contratti collettivi che prevedono la concessione di giorni di ferie annuali retribuite eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previsto da detta disposizione e che escludono, nel contempo, un riporto, a causa di malattia, di tali giorni di ferie La Corte di Giustizia UE rileva innanzi tutto che, i diritti alle ferie annuali retribuite in tal modo concessi oltre il minimo richiesto dalla direttiva europea, non sono disciplinati da tale direttiva, bensì dal diritto nazionale. Tali disposizioni nazionali più favorevoli ai lavoratori non possono ovviamente servire a compensare un’eventuale violazione della tutela minima garantita da detta disposizione del diritto dell’Unione, come quella derivante, in particolare, da una riduzione della retribuzione dovuta a titolo di ferie annuali retribuite minime da essa in tal modo garantite. Spetta pertanto agli Stati membri, da un lato, decidere se concedere o meno ai lavoratori giorni di ferie annuali retribuite ulteriori eccedenti il periodo minimo di quattro settimane garantito e, dall’altro lato, definire le condizioni di concessione e di estinzione di tali giorni di ferie ulteriori, senza dover, in proposito, rispettare le norme di tutela che la Corte ha elaborato in relazione a detto periodo minimo. Quando gli Stati membri decidono di concedere ai lavoratori diritti a ferie annuali retribuite oltre detto periodo minimo di quattro settimane, restano segnatamente liberi di accordare o meno un diritto a un’indennità finanziaria al lavoratore in pensione, qualora quest’ultimo non abbia potuto fruire dei diritti a ferie eccedenti detto periodo minimo, per il motivo che egli non ha esercitato le sue funzioni a causa di malattia e, in tal caso, di fissare le condizioni di tale eventuale concessione. Questo vale dunque anche quando conferiscono ai lavoratori un diritto a ferie annuali retribuite di durata superiore al periodo minimo di quattro settimane escludendo nel contempo il diritto di riportare, in tutto o in parte, i giorni di ferie annuali retribuite eccedenti detto periodo minimo, quando il lavoratore sia stato inabile al lavoro a causa di malattia per la totalità o per una parte di un periodo di ferie annuali retribuite. La Corte ritiene infatti che gli Stati membri restano liberi di prevedere o meno un tale diritto di riporto e, nella prima ipotesi, di fissarne le condizioni, purché il diritto alle ferie annuali retribuite di cui usufruisce effettivamente il lavoratore quando non è inabile al lavoro a causa di malattia rimanga sempre almeno pari al periodo minimo di quattro settimane. Con la sentenza dunque, la Corte dichiara che non ostano alla normativa europea le normative nazionali e i contratti collettivi che prevedono la concessione di giorni di ferie annuali retribuite eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE, escludendo nel contempo il riporto, a causa di malattia, di detti giorni di ferie.