Anche le emoticon entrano nelle sentenze dei giudici. Le faccine, ormai comunemente usate nelle chat e sui social network, possono addirittura avere un ruolo decisivo, capace di determinare l’esito di un giudizio. Lo ha stabilito il Tribunale di Parma che ha considerato illegittimo il licenziamento di un’operaia che in una chat tra colleghe aveva rivolto al datore di lavoro commenti negativi anche piuttosto pesanti che però erano intervallati da emoticon che rendevano gli insulti «più canzonatori che offensivi» (sentenza n. 237 del 7 gennaio 2019). L’utilizzo frequente delle faccine per il giudice non rende facile comprendere «se alcune frasi vengano dette seriamente o enfatizzate proprio in ragione del contesto deformalizzato e amicale della conversazione». Il gruppo WhatsApp era stato creato da tre colleghe per gestire i turni di lavoro, ma era diventato presto un modo per scambiarsi frasi pesanti sul loro capo e per lamentarsi. Le conversazioni erano durate circa quattro mesi e avevano contenuti aspri e denigratori. Venuta a conoscenza dell’accaduto, la società aveva fatto scattare immediatamente il licenziamento per giusta causa, considerando gravi le offese personali scambiate nella chat. Di contrario avviso il giudice che invece accoglie il ricorso della lavoratrice, definendo «umoristico» il tono complessivo delle conversazioni. «Non c’è dubbio - si legge nella sentenza – che i commenti siano espressi con toni piccati che manifestano astio e scarsa stima nei confronti del datore di lavoro – ma appaiono riconducibili al diritto di critica». A salvare la dipendente, quindi, sono proprio le faccine che attenuerebbero la portata offensiva dei messaggi, scambiati tra un numero ridotto di colleghe. Un modo per sfogarsi – per il giudice – reso meno violento proprio dagli emoticon, capaci da soli di cambiare il senso di una frase e quindi di spostare l’esito di una causa. La sentenza si inserisce nel solco di una giurisprudenza abituata a trattare da oltre dieci anni casi di diffamazione a mezzo social network ai danni dei datori di lavoro. Tanto che il giudice arriva ad affermare con rassegnazione che «le frasi appaiono la reazione soggettiva a condizioni di lavoro che, a torto o ragione, non vengono considerate soddisfacenti dalla lavoratrice e il linguaggio in cui sono espresse è quello disinvolto e volgare che caratterizza ormai la comunicazione sui social network». Un segno dei tempi, insomma. Le dimensioni dell’azienda, con meno di 15 dipendenti, non consentono tuttavia la reintegra dell’operaia alla quale spetta l’indennità massima di sei mensilità. Non è la prima volta però che gli emoticon entrano nelle sentenze. Già il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1859 del 12 marzo del 2018, aveva messo in guardia un’insegnante che lamentava condotte vessatorie da parte del datore di lavoro. L’uso di faccine affettuose da parte di quest’ultimo – secondo il giudice - «denota un rapporto di familiarità e cortesia» reciproca, non certo una condizione di soggezione psicologica e di disagio. Se poi a mandare gli emoticon col bacio a una collega è proprio la lavoratrice questo dimostra che sul lavoro «c’era un clima del tutto sereno e collaborativo» che giustifica il licenziamento irrogato, senza che al datore possano essere addebitate condotte vessatorie.