Agenzia delle Entrate - Risposta n. 354 del 15 settembre 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 354 del 15 settembre 2020 riguardante la non applicazione della ritenuta sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero da soggetti non residenti. L'articolo 3, comma 1, del Tuir prevede che per i soggetti non residenti, l'IRPEF si applica soltanto sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato. Tali compensi se corrisposti a soggetti non residenti da parte di sostituti d'imposta sono soggetti a una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. In base all'ordinamento tributario domestico, quindi, il criterio di collegamento ai fini dell'attrazione dei compensi nella potestà impositiva dello Stato è costituito dal luogo ove è svolta la prestazione di lavoro autonomo, ovvero sono imponibili in Italia i soli compensi corrisposti ai lavoratori autonomi non residenti, per l'attività professionale esercitata in Italia. Il trattamento fiscale illustrato potrebbe, tuttavia, subire delle modifiche per effetto delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Invero, come noto, il Modello OCSE di Convenzione per eliminare le doppie imposizioni, statuisce che i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. Dalla lettera di tale disposizione si evince che, anche ai fini convenzionali, per i soggetti non residenti, il criterio di collegamento ai fini dell'attrazione dei redditi di artisti e sportivi nella potestà impositiva di uno Stato è costituito dal luogo in cui è svolta la prestazione personale dell'artista o dello sportivo. L'elemento che radica il reddito in esame al territorio dello Stato è il luogo di svolgimento delle specifiche prestazioni personali dell'artista o dello sportivo e non il complesso dell'attività sportiva o artistica ovunque svolta dal non residente. Nel citato documento di prassi viene, inoltre, chiarito che per i redditi imputabili a giornate di gara svolte al di fuori del territorio italiano non sussiste il potere impositivo dello Stato né sono applicabili le regole di diritto interno a fronte di specifiche disposizioni convenzionali. In presenza, pertanto, di un contratto che regoli unitariamente il rapporto di lavoro tra una società residente e uno sportivo non residente, è possibile ripartire il compenso contrattuale in relazione al rapporto tra le giornate di gara svolte in Italia e quelle svolte all'estero. Occorre evidenziare che la permanenza nel territorio dello Stato al fine di effettuare la preparazione artistica funzionale alla prestazione da eseguire costituisce per gli artisti un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto. Del resto, una diversa soluzione, diretta ad assoggettare a tassazione le prove svolte dagli artisti sulla base dei giorni di effettiva presenza in Italia rispetto ai giorni complessivamente contrattualizzati, in presenza di un unico compenso, non consentirebbe di tener conto della diversa importanza delle prove rispetto all'esibizione finale, verso la quale le prime, come detto, svolgono una funzione meramente preparatoria. In questo contesto le prestazioni artistiche possano considerarsi eseguite interamente all'estero. Pertanto, in ragione del modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, previa presentazione, da parte dell'artista, di apposita domanda corredata della certificazione di residenza fiscale all'estero rilasciata dalla competente autorità fiscale estera e dalla documentazione comprovante l'effettivo esercizio dell'attività lavorativa all'estero, sarà possibile non operare la ritenuta a titolo d'imposta ai fini Irpef sul compenso per le prestazioni artistiche eseguite all'estero.