La disciplina del lavoro a termine stagionale mantiene, per le deroghe previste dalla normativa, il suo particolare interesse anche (e soprattutto) dopo il decreto Dignità (D.L. 87/2018 convertito con legge n. 96/2018). Su esso non gravano, tra le altre, le modificate regole della durata massima (oggi 24 mesi), la [re]introduzione delle causali, il contingentamento, lo “stop and go”, il versamento del contributo aggiuntivo. Trovano applicazione invece, le disposizioni relative alla riformulata forma scritta (art. 19, comma 4, D. Lgs. 81/2015) e ai criteri di computo (art. 27). Sul diritto di precedenza il lavoratore stagionale ha una propria corsia in quanto il diritto stesso è esercitabile qualora il datore di lavoro proceda a nuove assunzioni “per le medesime attività stagionali” (art. 24, comma 3). Quadro normativo Per l’attuale quadro regolatorio sono considerate attività stagionali: - da fonte legale, le attuali 52 attività individuate dal DPR n. 1525/1963 il quale nasce per volere del legislatore del 1962 confermato da quello del 2015, fino all’adozione di un nuovo provvedimento; - da fonte contrattuale quelle, appunto, previste dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali anch’esso confermati dal Jobs Act (artt. 19, co. 2, 21, co. 2, e art. 51 D.Lgs. 81; Interpello MLPS 15/2016). Essi intervengono anche per far fronte al mutamento organizzativo e tecnologico dei sistemi produttivi sia dell’industria che dei servizi. Per la Circ. INL 3/2018, se pur (forse) condizionata dalla recente Circ. 7/2019 dello stesso INL, sono esclusivamente le organizzazioni maggiormente rappresentative i soggetti abilitati alla stipula dei contratti, con facoltà̀ di “integrare” le previsioni del CCNL. Per effetto dell’art. 43, comma del D. Lgs. 81 “i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali”. Le previsioni contrattuali Un esame, senza pretese di completezza, dei CCNL giunge a rilevare come possono essere considerate stagionali anche attività che, pur non svolgendosi in particolari periodi dell’anno o non registrando interruzioni, annotano incrementi dipendenti anche da momenti produttivi, non necessariamente legati, ad esempio, alla vocazione turistica. Non è così per il contratto collettivo Turistico-Alberghiero. Nel classico CCNL Turismo Confcommercio le parti considerano “la stagionalità, nelle sue diverse accezioni (ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, etc.) come un connotato strutturale del settore” individuando quali “aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell’anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia”. È pertanto “legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato” nei periodi stagionali connessi a festività, manifestazioni, iniziative promozionali e/o commerciali ovvero per le aziende ad apertura annuale. Alla “contrattazione integrativa aziendale” è demandata la disciplina dell’apprendistato nella stagionalità e le “iniziative volte al prolungamento delle fasi stagionali di attività”. Nell’Industria Turistica Confindustria il testo dell’accordo 14.11.2016 individua i periodi considerati lavori stagionali, simili a quelli appena ripresi. Alla “contrattazione di 2° livello” sono demandati “ulteriori casi di esclusione dal contingentamento”. Altro contratto collettivo caratterizzato da una forte attività stagionale è quello del primario settore dell’Agricoltura. Nel CCNL operai viene prevista l’assunzione degli operai agricoli per uno o più lavori stagionali. Per il CCNL impiegati 27.2.17 l’allegato L individua “a titolo esemplificativo” la stagionalità in alcune attività quali “partecipazione a fiere, mostre, mercati” o momenti di “degustazione di prodotti aziendali” oltre ai naturali “cicli di produzione o lavorazione”. Nel collegabile CCNL dell’Industria Alimentare le parti, nel testo vigente sino a novembre 2019, individuano le attività condizionate “da stagionalità dei consumi e della produzione” con necessità di ricorso ai lavori stagionali nell’unità produttiva preventivamente esaminati con le RSU per far fronte “a punte di maggior lavoro ricorrenti”. L’esame sarà assicurato nel “rispetto della durata massima complessiva di otto mesi per ogni singolo contratto stagionale”, unitamente al “numero dei lavoratori da assumere, il periodo di lavorazione e l’inquadramento professionale”. Nel CCNL Industria Metalmeccanica le parti hanno concordato “che sono attività stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell'anno”, per un periodo non superiore a “6 mesi nell'arco dell'anno solare”. Il rinvio alla sede aziendale è previsto per l’individuazione delle menzionate attività con un accordo sottoscritto dalla RSU “d’'intesa con le strutture territoriali”. Simile il CCNL Metalmeccanici Artigiani che vede il rinvio alla contrattazione regionale per individuare altre “esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili, religiosi, tradizionali e promozionali”. N.B. Per l’art. 51 del D.Lgs. 81/2015 sono efficaci i contratti collettivi aziendali “stipulati dalle (...) rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”. Nel CCNL del Terziario, prorogato al 31.12.2019, i riferimenti risiedono nell’art. 66-bis e nel verbale di accordo del 17.4.2019 nei quali, le parti sottoscrittrici hanno individuato la stagionalità nelle attività in “località a prevalenza vocazione turistica” demandandone l’individuazione alla contrattazione territoriale. Diversi sono già i contratti territoriali sottoscritti in tal direzione. N.B. È rilevabile un possibile conflitto con l’art. 12, legge n. 114/1998: sono le regioni che individuano “i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico”. Riguardo ai servizi l’accordo di rinnovo 14.1.14 del CCNL Gas-acqua individua come stagionali le “punte eccezionali di attività, anche con riferimento alle procedure di gara” qualora non sia possibile assolverle con “le risorse (...) impiegate”, lasciando alla contrattazione aziendale l’individuazione di “eventuali altre ipotesi”. Più generico su quanto in esame sembra l’accordo Elettrici produzione-trasporto-vendita. Nel CCNL Nettezza urbana (Aziende municipalizzate) la stagionalità è riconosciuta ai “servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi in relazione a esigenze cicliche, anche contrattualmente previste, nonché a maggiori flussi stagionali nelle località di interesse turistico o climatico ovvero in relazione a tradizionali e consolidate ricorrenze e festività”. Per il similare CCNL igiene ambientale nel quale è disciplinato l’apprendistato in cicli stagionali, la stagionalità è legata a “servizi indifferibili”, ancorché per ferie o “esigenze cicliche anche contrattualmente previste” per assicurare le attività già presenti nel riportato CCNL Nettezza urbana. L’accordo del 19.11.18 che ha regolato la stagionalità per il comparto del Trasporto aereo, “fatte salve le intese di secondo livello”, riconosce il “carattere stagionale in relazione all’intensificazione del traffico passeggeri e merci”. I contratti stagionali potranno stipularsi “per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti”.