Entro il 31 gennaio 2020 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2019 (1° gennaio – 31 dicembre), lavoratori in somministrazione, devono effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2019. L’obbligo comunicativo, contenuto nell’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015, è presente in capo all’azienda utilizzatrice dei lavoratori somministrati e può essere realizzato anche per il tramite della associazione datoriale alla quale aderisce o conferisce mandato. Dati da comunicare I dati obbligatoriamente richiesti sono: - il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi; - la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi; - il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. Il periodo di riferimento è l’anno 2019 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico. Modalità di invio L’invio potrà avvenire tramite: - consegna a mano; - raccomandata con ricevuta di ritorno; - posta elettronica certificata (PEC). N.B. Ordinariamente, sono le agenzie di somministrazione che si attivano nel comunicare i dati all’azienda. Qualora le aziende utilizzatrici non abbiano ancora ricevuto nulla, il consiglio è di sollecitare l’invio dell’informativa. In calce all’articolo si fornisce un Fac-simile di comunicazione. Sanzione Qualora l’azienda utilizzatrice non provveda all’assolvimento dell’obbligo comunicativo ovvero effettua una comunicazione non è corretta rispetto all’effettivo utilizzo dei lavoratori somministrati, è prevista una sanzione amministrativa da 250,00 a 1.250,00 euro. Altre comunicazioni La comunicazione in oggetto rientra tra i vari adempimenti comunicativi previsti dal legislatore nel Capo IV del Decreto Legislativo 81/2015, per i rapporti in somministrazione. Per completezza di informazione, si elencano gli altri obblighi di comunicazione in capo all’Agenzia di somministrazione e/o in capo all’azienda utilizzatrice. Somministratore - Informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. - Comunica per iscritto al lavoratore la data di inizio e la durata prevedibile della missione, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio in missione presso l'utilizzatore. Utilizzatore - Comunica al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare. - Comunica ai lavoratori somministrati i posti vacanti presso l’utilizzatore. - Comunica per iscritto al somministratore ed al lavoratore nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto. Ove non provveda, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori. - Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare (riservato al somministratore), comunica per iscritto al somministratore degli elementi che dovranno formare oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 legge n. 300/1970. Utilizzo di lavoratori somministrati Le Agenzie per il Lavoro, per poter somministrare personale alle imprese, devono essere autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, ed essere iscritte ad un albo informatico presente sempre presso il Ministero del Lavoro. Qualunque soggetto (anche gli stessi lavoratori) può verificarne l’iscrizione andando sul sito: www.cliclavoro.gov.it/Operatori/Pagine/Albo-Informatico.aspx. Infine, il legislatore ha espressamente vietato (articolo 32, del decreto legislativo 81/2015) l’utilizzo di lavoratori somministrati in determinati momenti della vita dell’azienda utilizzatrice: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi; c) presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro; d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Fac-simile di comunicazione annuale ai sindacati per somministrazione (carta intestata azienda utilizzatrice) Spett. le RSU o RSA o OO.SS. territoriali categoria Oggetto: comunicazione annuale lavoratori somministrati - ai sensi dell’art. 36, comma 3, D.l.vo 81/2015. Con la presente, la scrivente azienda _________________________________________, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 36, comma 3, D.L.vo 81/2015, comunica che, nell’anno 2019 ha fatto ricorso ai seguenti contratti di somministrazione di lavoro: Numero Contratti di somministrazione conclusi Durata mese/giorni Numero lavoratori utilizzati Qualifiche utilizzate Cordiali saluti. Luogo, data Firma Per ricevuta data e firma