Con il messaggio n. 2461 del 2 luglio 2024 l'INPS ha fornito precisazioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori giapponesi distaccati in Italia. Nel messaggio n. 2199/2024 è stato precisato che: “nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato sia assicurato nello Stato di provenienza anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza deve risultare dall’espressa indicazione nella sezione 4 del formulario di copertura assicurativa (“IT/JPN 101” per i lavoratori distaccati dall’Italia e “JPN/IT/ 101” per coloro che sono distaccati dal Giappone) della norma di riferimento in base alla quale il lavoratore è assicurato anche per il predetto rischio (cfr. l’art. 13 dell’Accordo)”. Al riguardo, con specifico riferimento ai lavoratori distaccati in Italia, l’istituzione previdenziale giapponese ha comunicato all’INPS che la copertura assicurativa in Giappone per la disoccupazione involontaria è attestata dalla compilazione della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”. Tale sezione è presente soltanto nel certificato di copertura rilasciato dall’Istituzione previdenziale giapponese. Pertanto, per i lavoratori distaccati in Italia, qualora per effetto dell’Accordo gli stessi siano assicurati in Giappone anche per la disoccupazione involontaria (cfr. l’art. 13 dell’Accordo), tale circostanza non deve risultare dalla sezione 4, ma dalla della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”. Per i lavoratori inviati in distacco dall’Italia in Giappone restano, invece, confermate le indicazioni fornite dall'INPS con il messaggio n. 2199/2024.