Il datore di lavoro ha diritto di disporre che la prestazione lavorativa resa dal proprio dipendente si svolga in una sede di lavoro diversa da quella prevista nel contratto di lavoro subordinato. Si tratta di una delle modalità di esplicazione del potere direttivo attribuito dalla legge al datore di lavoro, che ha potere di modificare il luogo della prestazione lavorativa del dipendente. Il lavoratore subordinato è obbligato per legge ad eseguire la prestazione lavorativa dedotta da contratto nel luogo indicato nella lettera di assunzione ma il datore di lavoro, quale creditore della prestazione lavorativa, è legittimato ad ordinare al lavoratore l'esecuzione del lavoro in luogo diverso rispetto a quello inserito nel contratto. Ciò può avvenire attraverso l’ordine di distacco o la missione in trasferta del lavoratore. Attenzione E’ sempre opportuno acquisire già all’interno del contratto di assunzione la preventiva disponibilità del lavoratore ad eseguire la prestazione temporaneamente anche in luoghi diversi da quello indicato come sede di lavoro. Cosa Trasferta In caso di trasferta è previsto il riconoscimento di una indennità e/o del rimborso spese, in base a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di settore. Affinché si possa integrare la fattispecie della trasferta, è necessaria la presenza di alcuni requisiti: - permanenza del legame funzionale tra il lavoratore e l'abituale luogo di lavoro; - esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro in merito all'esecuzione dell'attività lavorativa; - temporaneità della missione. Distacco Il distacco (D.Lgs. n. 276/2003) si realizza quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. L’interesse del distaccante deve essere comprovabile ed esplicitato nel contratto di distacco tra le due imprese coinvolte. Attenzione Con espresso riferimento ai gruppi e alle reti di imprese l’interesse del distaccante si presume implicito in virtù del collegamento oggettivo sussistente tra le aziende coinvolte. Come Trasferta Il lavoratore inviato in trasferta ha diritto alla retribuzione che gli sarebbe spettata se avesse prestato l'attività lavorativa presso la sede di lavoro abituale. Inoltre, al fine di indennizzare il disagio derivante dallo spostamento di sede effettuato, il datore di lavoro è tenuto ad erogare: - la relativa indennità di trasferta determinata dalla contrattazione collettiva o individuale, che viene erogata per ogni giorno di trasferta, ivi comprese le domeniche, le festività, le giornate di assenza per malattia o infortunio. Non spetta alcuna indennità di trasferta per le giornate di permessi non retribuiti o di assenze ingiustificate. - i relativi rimborsi a fronte delle spese sostenute dal lavoratore per recarsi in trasferta. Sono previste tre modalità di gestione dei rimborsi: - indennità di trasferta o rimborso forfettario, esclusa dell'imponibile fiscale e contributivo fino all'importo massimo di euro 46,48 al giorno, nei casi di trasferte all'interno del territorio italiano, e di euro 77,47 al giorno nei casi di trasferte all'estero. - rimborso analitico o a piè di lista, per mezzo del quale le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute dal lavoratore in trasferta non concorrono alla formazione del reddito, purché siano regolarmente documentate. Inoltre, non concorrono a formare il reddito ulteriori spese che non siano documentate (come ad esempio i parcheggi), purché esse siano pari o inferiori ad euro 15,49 al giorno, nei casi di trasferte nel territorio italiano, e ad euro 25,82 al giorno, nei casi di trasferte all'estero; - rimborso spese misto nel quale le franchigie di euro 46,48 e di euro 77,47 sono ridotte a due terzi o a un terzo, qualora venga nel contempo erogato il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio. Di conseguenza, se venissero rimborsate le spese di vitto o alloggio (o se fornite a titolo gratuito), l'importo dell'indennità di trasferta esentasse sarebbe pari a euro 30,99 al giorno (per le trasferte in Italia) e a euro 51,65 (per le trasferte all'estero). Se invece venissero rimborsate sia le spese per vitto che per alloggio, la franchigia di non imponibilità scenderebbe a euro 15,49 al giorno (per le trasferte in Italia) e a euro 25,82 (per le trasferte all'estero). Attenzione L'importo eccedente tali soglie concorre a determinare il reddito imponibile. Inoltre, per il datore di lavoro, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione dal reddito d’impresa. Distacco L'invio di un dipendente presso un soggetto terzo da parte del datore di lavoro distaccante, al fine di eseguire temporaneamente una determinata prestazione lavorativa nell'interesse di quest'ultimo, non fa venir meno il rapporto di lavoro subordinato tra distaccante e distaccato, con la conseguente conservazione dei vincoli obbligatori derivanti dal rapporto di lavoro stesso, mentre il soggetto terzo utilizzatore dispone di poteri funzionali all'inserimento del lavoratore all'interno del contesto aziendale. Più precisamente, il lavoratore, durante il periodo di distacco, rimane alle dipendenze del datore di lavoro distaccante sotto il profilo giuridico-amministrativo. Il datore di lavoro è tenuto a rimborsare al lavoratore distaccato le spese di viaggio, vitto e alloggio, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro, che in genere sono quelle dello Stato membro d’origine. Gli importi pagati (o i rimborsi effettuati) dal datore di lavoro a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio non rientrano nella retribuzione: il pagamento o il rimborso avviene in aggiunta alla retribuzione. Quando I rimborsi per le spese di trasferta e il pagamento delle relative indennità viene effettuato generalmente con il pagamento dello stipendio del mese in cui la liquidazione è stata effettuata dall’impresa. I regolamenti interni consentono al personale impegnato in attività fuori sede di richiedere un anticipo delle spese di trasferta. Calcola il risparmio Lavoratore assunto come impiegato tecnico presso un’azienda che applica il settore CCNL Terziario Confcommercio, livello 3. Ipotesi di distacco infragruppo di un lavoratore per svolgere attività di formazione per un periodo di 30 giorni (22 giorni lavorativi) presso una sede di lavoro temporanea ubicata fuori dal Comune, con incluso pernottamento. Retribuzione mensile = 1.909 euro Contribuzione dovuta = 535 euro Indennità di trasferta: diaria non inferiore al doppio della retribuzione giornaliera di fatto, pari quindi a 145 euro, oltre al rimborso delle spese di viaggio. La quota pari a 45 euro giornalieri risulta essere esente da oneri contributivi. Distacco: rimborso spese sostenute dal lavoratore per viaggio e alloggio, stimate in 2.000 euro per l’intero mese di distacco. Risparmio % In base all’esempio di calcolo è possibile desumere che il datore di lavoro che, ricorrendone i presupposti di legittimità, decide di optare per il distacco anziché per la missione in trasferta del dipendente può conseguire un risparmio sul costo del lavoro totale pari al 29%. Distacco Trasferta Retribuzione lorda mensile 1.909 euro 1.909 euro Indennità/Rimborso 2.000 euro 3.190 (di cui 990 non imponibili) Oneri contributivi 535 euro 1.150 euro Totale costo mensile 4.444 euro 6.249 Risparmio 29%