Nel caso in cui il lavoratore presti un’altra attività lavorativa nel periodo di sospensione o di riduzione della prima attività lavorativa, con intervento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha diritto al trattamento di integrazione salariale a carico dell’INPS? Se sì, a che condizioni ed entro che limiti? Lo stato dell’arte in attesa delle proposte di modifica del disegno di legge in materia di lavoro (ddl lavoro) che riscrive, in una sorta di ritorno alle origini, le regole relative alla compatibilità tra attività lavorativa e diritto al trattamento di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con intervento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Stato dell’arte Il diritto al trattamento di integrazione salariale e la compatibilità dello stesso con eventuale altra attività lavorativa sono stati inizialmente regolamentati dal D.Lgs. n. 148/2015, modificato da ultimo dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021). Nella stesura originale della norma (art. 8, D.Lgs. n. 148/2015 - Condizionalità e politiche attive del lavoro) si definiva una incompatibilità tra attività lavorativa e diritto alle integrazioni salariali; in particolare, il comma 2, stabiliva il mancato diritto al trattamento di integrazione salariale per il lavoratore che durante il periodo di integrazione salariale avesse svolto attività di lavoro autonomo o subordinato. Con il successivo comma (3°), si prevedeva la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale qualora il lavoratore non avesse provveduto a dare comunicazione - preventiva - alla competente sede territoriale INPS dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro che effettuata da parte del datore di lavoro interessato alla prestazione lavorativa del lavoratore (comprese le agenzie di somministrazione) veniva considerata idonea per l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione preventiva. Con la legge di Bilancio 2022, il legislatore ha voluto modificare le regole, andando a prevedere, con effetto dal 1° gennaio 2022, la riscrittura del 2° comma dell’art. 8, attraverso la quale: - si elimina la previsione secondo la quale il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate; - si prevede che il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro. Posizione della giurisprudenza In merito all’obbligo di comunicare dell’inizio di una attività lavorativa da parte del lavoratore destinatario delle integrazioni salariali, si segnala che la Cassazione si è espressa nel 2021 con la sentenza n. 3116/2021 e recentemente con la sentenza n. 34740/2023. Con la prima pronuncia, secondo la Corte, il lavoratore in cassa integrazione può svolgere un’attività di lavoro autonomo o subordinato, a condizione che comunichi obbligatoriamente e preventivamente detta circostanza all’INPS, pena la decadenza dal trattamento di integrazione salariale. Il fatto riguardava la posizione di un lavoratore che aveva impugnato giudizialmente il licenziamento per giusta causa come conseguenza del fatto di aver svolto un’altra attività lavorativa remunerata nel periodo in cui era stato posto in cassa integrazione, senza aver fornito alcuna informazione in merito alla società datrice. La Corte, nel ribadire il principio della parziale cumulabilità tra integrazione salariale e altre attività remunerate, con conseguente riduzione dell'integrazione salariale in proporzione ai proventi del lavoro svolto, ha sancito che condizione essenziale per il mantenimento del diritto alla fruizione della cassa integrazione è che l'ente previdenziale erogatore (INPS) sia informato preventivamente dell'avvio dell'attività remunerata presso un altro datore di lavoro. Secondo i Giudici di legittimità, la predetta condizione risulta indispensabile, dal momento che l’ente deve poter operare i necessari controlli, al fine di evitare che vi sia un indebito arricchimento a scapito delle finanze dello Stato, che, come tale può integrare gli estremi del reato di truffa aggravata. Con la sentenza n. 34750/2023, la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ha stabilito il principio secondo cui: - lo svolgimento, durante il periodo di cassa integrazione, dell'attività lavorativa presso terzi fa venir meno il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate; - non si verifica la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto, ma una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi dell'altra attività lavorativa. La ratio della disposizione in esame è quella di evitare l'erogazione della integrazione in concomitanza con lo svolgimento di un'attività sostitutiva di quella, sospesa del tutto o ridotta, in ragione della quale l'indennità viene corrisposta. L'esecuzione di attività di lavoro, autonomo o subordinato, durante il periodo di cassa integrazione determina unicamente la sospensione o la riduzione del trattamento di integrazione salariale ma non provoca la cessazione, neanche temporanea, del rapporto di lavoro originario, che continua a rimanere sospeso nei suoi principali obblighi. Modalità di comunicazione della rioccupazione: applicativo INPS “Omnia IS - COM” Con il messaggio n. 4672 del 27 dicembre 2023, l’INPS ha comunicato di aver rilasciato un nuovo applicativo on-line denominato Comunicazione di Rioccupazione “Omnia IS - COM”, che consente ai lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di effettuare la comunicazione obbligatoria all’INPS in caso di inizio di una nuova attività lavorativa. Il servizio è accessibile dal 29 dicembre 2023 dal portale dell’INPS. La Comunicazione di Rioccupazione è un sistema: - a disposizione dei lavoratori che durante il periodo di integrazione salariale intraprendano un’attività di lavoro subordinato o autonomo/parasubordinato per assolvere in modo agevole e telematico l’obbligo previsto dalla legge di dare preventiva comunicazione all’INPS dello svolgimento di detta attività; - che consente, inoltre, al lavoratore di dichiarare da subito il reddito presunto derivante dallo svolgimento della nuova attività lavorativa, al fine di consentire una più tempestiva verifica in ordine alla compatibilità ed eventuale cumulabilità del reddito con il trattamento di integrazione salariale in corso di fruizione. Ai fini della valutazione in ordine alla compatibilità e/o cumulabilità dell’attività lavorativa con il trattamento di integrazione salariale in corso di fruizione, i lavoratori che abbiano intrapreso un’attività di lavoro subordinato dovranno dichiarare se l’attività di lavoro si svolge in giorni della settimana/ore della giornata diversi da quelli in cui si colloca l’attività di lavoro oggetto del trattamento di integrazione salariale. Nel caso di rioccupazione attraverso attività di lavoro autonomo/parasubordinato, la dichiarazione del lavoratore dovrà avere a oggetto esclusivamente l’ammontare del reddito lordo che lo stesso presume di ricavare dallo svolgimento della predetta attività.