L'onere di riscatto ai fini pensionistici segue due metodi alternativi, riserva matematica o metodo a percentuale, a seconda della collocazione temporale del periodo da riscattare. Gli anni governati dal metodo di calcolo contributivo (collocati dopo il 1995 per coloro che godono del sistema misto) sono riscattabili, a scelta dell'assicurato, o a percentuale, applicando l'aliquota Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti) all'imponibile dell'ultimo anno antecedente la domanda di riscatto, o con il calcolo à forfait introdotto dal Dl 4/2019 con costo pari, nel 2021, a 5.265 euro per anno. In caso di passaggio al metodo contributivo o di richiesta di una pensione calcolata con tale metodo (come nel caso di “opzione donna”), nella circolare 54/2021 Inps sembra affermare al paragrafo 2 che è l'assicurato a scegliere se sostenere il riscatto con il metodo a percentuale ordinario (il 33% per i lavoratori subordinati) o con quello light e che tale scelta opera non solo per il riscatto di laurea, ma anche per periodi di lavoro estero, congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, co.co.co ante 1996, congedi per formazione o per gravi motivi familiari, nonché per costituzione di rendita vitalizia, superando la prima lettura della circolare 106/2019 (che sembra invece recuperata al paragrafo 4). La scelta è sempre disponibile per i periodi post 1995 o comunque di pertinenza del metodo contributivo, mentre è subordinata all'opzione di calcolo con il contributivo o alla richiesta di una pensione contributiva per i periodi ante 1996. Nel caso di periodi collocati a cavallo fra i due metodi, ad esempio per corso di laurea fra 1993 e 1997, in assenza di opzione per il metodo contributivo solo i periodi 1996-1997 potranno essere richiesti con riscatto agevolato, mentre dal 1993 al 1995 sarà possibile riscattare con riserva matematica. Inps torna poi sul dibattuto tema dell'opzione per il metodo di calcolo contributivo, ricordando che questa va esercitata sempre e solo telematicamente attraverso il portale web dell'istituto e che può essere attivata in presenza di tre condizioni fra di loro non alternative: - possono optare solo coloro che hanno meno di 18 anni di contributi entro il 1995; - che vantano almeno 15 anni complessivi di contributi di cui 5 dopo il 1995; - con almeno una settimana di contributi ante 1996. La circolare 54/2021 fornisce una serie di indicazioni utili, con un ampio spettro di esempi, in merito alle conseguenze del riscatto anche ai fini dei requisiti utili per passare al metodo contributivo: - per chi avesse già optato per il metodo contributivo prima della domanda di riscatto, gli anni riscattabili non impatteranno ai fini dell'anzianità contributiva al 1995, restando ferma l'opzione già operata per il calcolo contributivo; - se il riscatto è contestuale alla domanda di opzione al contributivo, gli anni riscattati rileveranno per la presenza dei 3 requisiti necessari all'opzione (ad esempio se una persona ante riscatto vanta 14 anni di contributi al 1995 e per effetto del riscatto passa a 18 anni al 1995, non potrà passare al contributivo e usufruire del riscatto light); - in caso di riscatto presentato prima della opzione al metodo contributivo, i periodi ante 1996 resteranno quantificati con riserva matematica e quanto già versato rileverà ai fini dei requisiti contributivi dell'opzione. Inps ricorda che, a seguito del pagamento anche parziale dell'onere di riscatto agevolato, l'opzione al metodo contributivo sarà giudicata produttiva di effetti e dunque irrevocabile; dal mese successivo all'opzione sarà applicato il massimale contributivo, limitando il versamento dei contributi utili ai fini pensionistici da quel momento in avanti. La circolare ufficializza quanto contenuto nel modello AP142: la pensione in totalizzazione dà diritto, come opzione donna, al riscatto light per periodi ante 1996, anche nel caso di lavoratori che godano del metodo di calcolo retributivo. Inps specifica che, se per effetto del riscatto, il lavoratore maturi i requisiti autonomi in una gestione inclusa nella totalizzazione (ad esempio nel caso di una totalizzazione per pensione di vecchiaia in cui si passi da 17 a 20 anni di contributi nella gestione dei dipendenti) perderà il diritto a richiedere in tale gestione il riscatto contributivo, anche in forma agevolata, salvo sua esplicita richiesta di liquidazione della pensione con metodo contributivo. Nel caso del cumulo contributivo, gli anni riscattati con opzione al metodo contributivo non impatteranno ai fini del raggiungimento dell'eventuale anzianità di 18 anni al 1995 nel calcolo pro quota delle altre gestioni pensionistiche che partecipano al cumulo.