Con l’ordinanza n. 10213 del 16 aprile 2024, la Corte di Cassazione afferma che gli accordi, sindacali e/o individuali, sottoscritti prima dell’affitto del ramo d’azienda possono essere fatti valere anche dall’affittuario. IL FATTO La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli nell’ambito di una procedura collettiva. Nel costituirsi in giudizio, la società datrice deduce la sussistenza di un accordo stipulato in sede sindacale, prima del contratto d’affitto del ramo d’azienda, con cui la ricorrente, in caso di licenziamento, accettava il riconoscimento solo di un importo economico concordato. La Corte d’Appello accoglie la domanda della lavoratrice, ritenendo che il suddetto l’accordo, in quanto firmato dall’affittante, non poteva essere fatto valere dall’affittuario. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l’accordo fra le parti sociali sottoscritto dall’affittante vale anche nei confronti dell’affittuario d’azienda. Invero, per la sentenza, in virtù del trasferimento d’azienda, i rapporti di lavoro transitano a tutti gli effetti, ex art. 2112 c.c., alle dipendenze dell’affittuario. Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che l’affittuario può far valere sia gli effetti dell’accordo sindacale sottoscritto con l’affittante sia i diritti e gli obblighi che scaturiscono dalla conciliazione sindacale individuale firmata dai lavoratori. Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società affittuaria e dichiara la legittimità del recesso.