Anche la rottamazione-bis (dopo la prima edizione) supera l’esame di costituzionalità. L’ordinanza n. 32/2019 della Consulta ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione posta dalla Regione Toscana. Una decisione che riprende quanto era stato già affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 29/2018, quando al vaglio dei giudici era stata sottoposta la prima rottamazione (quella prevista dal Dl 193/2016). La ratio di fondo della definizione agevolata delle cartelle va, infatti, ricercata nel passaggio dall’ex Equitalia ad agenzia delle Entrate-Riscossione (scattato il 1° luglio 2017). Come ricorda la Consulta, la finalità principale perseguita dal legislatore è dunque «quella di evitare che l’ente subentrante ad Equitalia si trovi già ad avere un pesante arretrato tale da condizionare l’avvio e l’attuazione della riforma strutturale» e «[s]i è in presenza, pertanto, di una riforma di sistema, sia pure limitata nel tempo, avente ad oggetto specificamente la riscossione mediante ruoli; una procedura caratterizzata da esigenze unitarie che impongono una disciplina centralizzata ed omogenea per tutte le Regioni e gli enti interessati», rispetto alla quale non può assumere rilievo il fatto che siano coinvolte anche le imposte “proprie” delle Regioni.