L'omessa esibizione dei documenti in sede amministrativa, in presenza dell’invito da parte dell’Ufficio, determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, a meno che in sede di ricorso il contribuente dichiari di non aver potuto adempiere alle richieste per cause a lui non imputabili. A precisarlo è la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11608 del 3 maggio 2019. IL FATTO L’Ufficio notificava a due contribuenti, in qualità di eredi, un avviso di accertamento ai fini Irpef per investimenti incompatibili con i redditi dichiarati a suo tempo, dal de cuius. I contribuenti impugnavano l’atto impositivo ed in primo grado, i giudici accoglievano la domanda di annullamento. In appello, il giudizio aveva il medesimo esito a favore dei contribuenti. L’Ufficio impugnava la sentenza, ricorrendo in Cassazione, con unico motivo, in relazione alla violazione delle disposizioni in tema di inutilizzabilità dei documenti (art. 32, comma 4, D.P.R. n. 600/1973) contestando che la CTR avesse considerato ammissibile la documentazione sull’estratto conto bancario prodotta solo in giudizio e non in sede di contraddittorio. I contribuenti, a tal riguardo, non avevano allegato circostanze di fatto per derogare alla sanzione di inutilizzabilità degli atti, documenti, libri e registri non esibiti in contraddittorio. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Ufficio. Secondo i giudici di legittimità la sentenza di secondo grado non aveva correttamente interpretato la disciplina sull’inutilizzabilità dei documenti non esibiti in sede amministrativa. Ed invero, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’invito dell’Amministrazione finanziaria a fornire dati e notizie assolve alla chiara funzione di assicurare un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente al fine di evitare l’instaurazione del contenzioso, per cui, l’eventuale omissione di un riscontro da parte del contribuente, è sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale dall’allegazione di dati e documenti non forniti in quella sede. Nella specie, l’Agenzia aveva allegato che vi era stata una sua specifica richiesta e che i contribuenti non avevano ottemperato alla stessa, senza però poi depositare in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri ed i registri non trasmessi e senza altresì aver dichiarato in sempre in quella sede, di non aver potuto adempiere alle richieste dell’Ufficio, per cause a loro non imputabili. In conclusione, a giudizio della Corte, il giudice di appello aveva errato, fondando il proprio convincimento su documentazione non prodotta in sede di contraddittorio.