L’ Agenzia delle Entrate ha distinto le violazioni riguardanti l’omesso versamento dell’IVA periodica rispetto all’emissione tardiva della fattura. La moratoria delle sanzioni riguarda esclusivamente la tardiva emissione, o più correttamente trasmissione del documento al Sistema di Interscambio. Invece l’IVA deve essere versata regolarmente. L’eventuale omissione del versamento determinerà l’irrogazione dell’ulteriore sanzione del 30%. Il quesito Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguardava un’operazione effettuata il 21 febbraio 2019, la cui fattura è stata emessa tardivamente il 13 aprile successivo. Il contribuente liquidava l’IVA con periodicità mensile. Il contribuente ha omesso di inserire l’IVA a debito nella liquidazione IVA di marzo e ha chiesto se la sanzione ridotta applicabile fosse o meno pari al 20%. La soluzione dell’Agenzia delle Entrate L’art. 10 del decreto fiscale 2019 (D.L. n. 119/2018) ha previsto la c.d. moratoria delle sanzioni avente durata semestrale per i contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità trimestrale e di nove mesi per i contribuenti mensili. Se la fattura viene emessa tardivamente, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica, relativa al periodo durante il quale l’operazione si considera effettuata, il contribuente non sarà destinatario di alcuna sanzione. Invece, se la fattura viene emessa tardivamente, ma entro il termine previsto per la liquidazione periodica successiva, la sanzione sarà ridotta dell’80%. Questa riduzione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, non riguarda gli omessi o i tardivi versamenti del tributo. Nel caso del quesito, l’operazione si considera effettuata nel periodo di liquidazione di febbraio, ma la fattura non è stata emessa entro il 16 marzo, bensì il 13 aprile, quindi entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica successiva. In questo caso scatterà la riduzione della sanzione base dell’80 per cento, senza però che l’irrogazione di tale penalità assicuri al contribuente la “copertura” anche dall’omesso o tardivo versamento del tributo. Come determinare la sanzione Ai fini della determinazione della penalità si deve tenere conto della riforma delle sanzionie, in particolare, del nuovo art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, entrato in vigore dal 1° gennaio 2016. In particolare, l’art. 15, comma 1, lettera f), n. 1), D.Lgs. n. 158/2015 ha sostituito la vecchia sanzione compresa tra il 100 ed il 200 per cento dell’imposta non correttamente fatturata con quella nuova compresa tra il 90 ed il 180 per cento, con un minimo di 500 euro. Se si applica la riduzione dell’80 per cento, la sanzione applicabile dovrebbe essere compresa tra il 18 ed il 36 per cento. Ad esempio Si supponga che la fattura trasmessa tardivamente al Sistema di Interscambio riporti un imponibile di 10.000 euro e l’IVA sia pari a 2.200 euro. A seguito della riduzione dell’80%, l’importo effettivamente irrogabile dovrebbe essere compreso tra 396 e 792 euro. Coerentemente dovrebbe essere ridotto anche l’importo minimo che ammonterà a 100 euro. Secondo la tesi dell’Agenzia delle Entrate resterà interamente dovuta la sanzione collegata al mancato versamento del tributo pari al 30%. Nel caso in cui il contribuente ricevesse il preavviso di irregolarità, la sanzione per il mancato versamento potrà essere ridotta al 10% qualora il contribuente effettui il versamento entro i 30 giorni successivi alla ricezione del preavviso di irregolarità.