Agenzia delle Entrate - Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 Con la circolare 17 giugno 2019, n. 14/E, l’Agenzia delle Entrate risolve - finalmente - una delle questioni più dibattute sviluppatesi seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo della fattura elettronica. È stato necessario attendere 6 mesi dal 1° gennaio 2019 e quasi la conclusione del semestre di moratoria, per avere i chiarimenti in ordine alla corretta modalità di emissione della fattura differita. Secondo quanto si legge nel documento di prassi, la fattura deve riportare la data dell’ultima operazione effettuata nel mese al quale la stessa si riferisce, anche se viene inviata al Sistema di Interscambio entro il giorno 15 del mese successivo. La questione, sin dall’introduzione della e-fattura obbligatoria, ha suscitato particolare interesse negli operatori, che si sono trovati da subito a doversi confrontare con la tempistica per l’emissione della fattura. La data da riportare nella fattura Una delle questioni di maggiore interesse evidenziate dagli operatori in ordine all’emissione della fattura elettronica è quella relativa alla data che deve riportare la fattura elettronica. A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha in più occasioni chiarito che il campo “Data” del file XML deve essere valorizzato indicando la data di effettuazione dell’operazione. Nel caso di emissione della fattura immediata questa data coincide con la data di effettuazione dell’operazione; nell’ipotesi di fattura differita, poiché riporta i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione dell’operazione, la data da indicare è quella dell’emissione della fattura. In termini operativi questo vuol dire che, nel caso di una prestazione di servizi che si considera effettuata ai fini IVA al momento del pagamento del corrispettivo, la fattura immediata deve riportare quale data di emissione quella del pagamento del dovuto. Diversamente, nel caso di emissione di fattura differita per una serie di forniture di beni effettuate nel corso di un mese e scortate dal DDT, la data da indicare nella fattura coincide con quella della sua emissione e trasmissione al Sistema di Interscambio. La data di effettuazione dell’operazione deve risultare dai DDT che devono essere puntualmente riportati nella fattura. Tale interpretazione, in termini concreti, si traduce come segue: la fattura differita relativa ad una serie di cessioni di beni effettuate nel mese di maggio, deve essere emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 giugno. Tuttavia, molti sistemi operativi permettono di emettere la fattura con data dell’ultimo giorno del mese a cui la stessa di riferisce, sebbene la trasmissione della medesima al Sistema di Interscambio possa avvenire nei primi giorni del mese successivo. Tale comportamento non è stato considerato in linea con i dettami normativi e con i precedenti chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria e a quello che possiamo definire un “errore” i contribuenti hanno potuto ovviare nel primo semestre 2019, grazie alla previsione della moratoria, che permetteva di emettere la fattura entro il termine per effettuare la prima liquidazione IVA senza che sia irrogata alcuna sanzione. Ad esempio Fattura differita relativa a cessioni di beni effettuate nel mese di febbraio 2019: poteva essere datata 28 febbraio 2019 ed inviata al Sistema di Interscambio entro il 18 marzo 2019 (il 16 cadeva di domenica), ossia entro il termine per effettuare la prima liquidazione IVA (quella relativa al mese di febbraio). A scadenza di tale periodo, si poneva, quindi, la necessità di adeguare i sistemi operativi, al fine di permettere di inviare al Sistema di Interscambio la fattura nello stesso giorno della sua emissione. A ridosso di tale scadenza, la circolare n. 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha risolto il problema che si sarebbe potuto creare in termini operativi. La soluzione delle Entrate In primo luogo, l’Agenzia ha precisato che la previsione di una nuova tempistica per l’emissione della fattura immediata (in vigore dal 1° luglio 2019) non ha alcun impatto sulle ipotesi e i termini per l’emissione della fattura differita, che restano quindi inalterati. Nota bene Dal 1° luglio 2019 la fattura immediata non deve può essere obbligatoriamente essere emessa entro le ore 24 del giorno in cui si considera effettuata un’operazione ai fini IVA, ma può essere emessa entro i 12 giorni successivi. Nel caso di norme che già contemplano l’obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione (i.e. DDT) allora è possibile indicare nella fattura differita una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione. In termini operativi, per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si può emettere un’unica fattura, indicando la data del 28 settembre e inviarla al Sistema di Interscambio in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019). L’imposta relativa a tale fattura - sebbene sia stata emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni cui la stessa si riferisce - concorrerà alla liquidazione IVA relativa del mese nel quale le operazioni si considerano effettuate ai fini IVA.