L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 215 del 28 giugno 2019 in tema di socio superstite che prosegue, come ditta individuale, l’attività svolta in regime del margine dalla SNC che si estingue e applicabilità del regime forfetario. Il regime forfetario è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, ed è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 e rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso del requisito dei ricavi, e non incorrano in una delle cause di esclusione previste. La nuova legge di bilancio 2019, ha introdotto delle significative novità: - ha semplificato i requisiti di accesso prevedendo come unica condizione quella di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro; - ha introdotto nuove cause di esclusione. Tra le cause ostative all’applicazione del regime forfetario, non possono beneficiare del regime “le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito”. Sul punto, la circolare n. 9/E del 2019, chiarisce che l’incompatibilità con il regime forfetario è in re ipsa, ogni qual volta il regime speciale IVA è obbligatorio ex lege. Nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l’IVA nei modi ordinari, è ammessa l’applicazione del regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario. Nell’ipotesi in cui il contribuente pur proseguendo l’attività di commercio di libri usati svolta dalla SNC, rappresenti un soggetto autonomo e distinto rispetto alla società anche se ne continua a svolgere la medesima attività, avvalendosi dell’azienda assegnatagli, è da escludere che possa configurarsi la trasformazione della società in impresa individuale in senso generico, ossia che la società, senza estinguersi, continui ad esistere sotto una diversa forma giuridica. Deve dunque ritenersi irrilevante il regime IVA applicato precedentemente dalla SNC. La ditta individuale è un nuovo soggetto che può applicare il regime forfetario de quo già a partire dal periodo d’imposta 2019 a condizione che sia costituita in detto periodo d’imposta e non abbia applicato il regime del margine. L’adesione al regime forfetario va comunicata direttamente nella dichiarazione di inizio attività nonché successivamente confermata in sede di dichiarazione dei redditi mediante attestazione di tutti i requisiti necessari per l’applicazione di detto regime, ivi inclusa l’assenza delle relative causa ostative. Non sarà necessario, pertanto, per la nuova ditta individuale, effettuare l’opzione per il regime ordinario nell’anno d’imposta precedente all’adozione del regime forfetario, la normativa in materia deve intendersi riferita a soggetti preesistenti che esercitano un’attività già assoggettata al regime del margine.