Assonime ha emanato la circolare n. 15 del 27 giugno 2019, avente ad oggetto la dichiarazione dei redditi e dell’IRAP delle società di capitali 2019. Nello specifico la circolare chiarisce quelle che sono le innovazioni normative in tema di determinazione dell’IRES e dell’IRAP del 2018. La circolare fa riferimento al regime di tassazione dei dividendi esteri, ossia semi PEX, al differimento della deduzione delle quote di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali. Presentazione dichiarazione REDDITI 2019 – SC e IRAP 2019 Le società di capitali dagli enti commerciali ed equiparati residenti nel territorio dello Stato e dalle società ed enti non residenti che hanno esercitato l’attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione utilizzano il modello REDDITI 2019-SC per la dichiarazione ai fini IRES dei redditi relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. Nel caso in cui i periodi di imposta siano stati chiusi anteriormente al 31 dicembre 2018, la dichiarazione dei redditi va presentata utilizzando il modello Redditi 2018-SC, approvato nel corso del 2018. Quanto all’IRAP, occorre utilizzare il modello IRAP-2019 compilando anche i quadri che in funzione delle differenti caratteristiche soggettive sono riservati ai fini della determinazione della base imponibile del tributo. Quanto alla modalità di presentazione i soggetti IRES devono presentare le dichiarazioni fiscali all’Agenzia delle entrate in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, nello specifico la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedura telematica all’Agenzia delle entrate. La norma dispone che il termine finale di presentazione dei modelli di dichiarazione REDDITI e IRAP scade l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello della chiusura del periodo. Quindi il termine, in assenza di diverse indicazioni, scade il 30 settembre del periodo d’imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione e, cioè, il 30 settembre 2019. Le novità Con riferimento al rimpatrio dei dividendi provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato vi sono stati vari interventi normativi. Tra le novità l’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, che oggi fa riferimento a criteri identificativi ‘mobili’ per cui la sussistenza deve essere verificata con riferimento a ciascun periodo d’imposta. Tra le altre novità di rilievo sono interessanti anche i criteri di tassazione degli utili ‘provenienti’. La legge di bilancio 2018 ha riconosciuto un regime di parziale esclusione dall’imponibile pari al 50 per cento, semi-pex, laddove gli utili riguardino partecipazioni, anche non di controllo, in società per le quali risulti integrata la condizione esimente dell’esercizio di attività commerciali industriali. Laddove ci sia la dimostrazione della sussistenza della condizione ricordata gli utili provenienti da un Paese black possono godere, se riguardano partecipazioni di controllo, del credito d’imposta indiretto a fronte delle imposte pagate dalla partecipata nella giurisdizione di residenza o localizzazione. Sul punto, criticando l’approccio dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito la circolare che la situazione deve essere valutata in modo autonomo con esclusivo riferimento a ciascun periodo d’imposta di maturazione dell’utile, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta. Scomputo delle perdite, dei crediti per imposte estere a seguito di accertamento Con riferimento alla possibilità di far valere in sede di accertamento la parte delle perdite pregresse, che, pur trovando capienza nei limiti dell'80% dell'imponibile dichiarato, non era stata utilizzata nella dichiarazione originaria. La circolare aderisce alla posizione dell’Agenzia delle Entrate della circolare n. 4 del 2019 per cui le perdite pregresse richieste con il modello IPEC o con il modello IPEA, possono essere utilizzate anche ad integrale abbattimento del maggior imponibile accertato, pur nel limite dell’ottanta per cento dell’imponibile che il contribuente avrebbe dovuto complessivamente dichiarare. Resta ferma la possibilità di chiedere l’utilizzo delle perdite utilizzabili in misura piena, perché maturate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione della società, se disponibili. Lo scomputo dell’eccedenza di ACE nel procedimento di accertamento con adesione La circolare ha evidenziato, richiamando la circolare n. 5 del 2019 dell’Agenzia delle Entrate come nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione è necessario considerare l’ottica di ripristino della situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile nella misura corretta, in conformità alla ratio sottesa alla disciplina dello scomputo delle perdite in accertamento. Ad esempio con riferimento al maggior reddito accertato dall’Amministrazione finanziaria, qualora fosse stato dichiarato ab origine, sarebbe confluito nel reddito complessivo netto e avrebbe trovato, quindi, compensazione con il rendimento nozionale ACE. Per tale ragione l’eccedenza riportabile di ACE, se ancora disponibile, può essere riconosciuta a scomputo del maggior imponibile accertato in sede di definizione in adesione, su richiesta del contribuente. Il versamento delle imposte Quanto al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni la normativa non ha subito mutamenti sostanziali rispetto al precedente periodo d’imposta. Quindi i termini ordinari per il versamento del saldo e della prima rata di acconto IRES e IRAP scadono l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.