Configura abuso del diritto la cessione separata di un pacchetto azionario facente parte integrante di un ramo di azienda al solo fine di poter beneficiare del regime di participation exemption ed evitare la piena tassazione della plusvalenza in base all’articolo 86 del Tuir. È quanto emerge dalla sentenza della Ctr Lazio 2346/1/2019 depositata il 15 aprile 2019 che ha accolto l’appello della direzione regionale delle Entrate ribaltando l’esito della pronuncia di primo grado. IL FATTO La controversia nasce da una complessa operazione volta alla cessione di un ramo d’azienda, costituito da un centro commerciale, nel cui perimetro era ricompresa la partecipazione nella società di gestione immobiliare. Nel corso del 2010 veniva stipulata una scrittura privata autenticata avente ad oggetto la cessione di un ramo d’azienda (il centro commerciale) e contemporaneamente un contratto di compravendita azionario della società di gestione immobiliare, posseduta dalla medesima società titolare del centro commerciale, a cui la partecipazione era chiaramente afferente. Il contratto di acquisto della partecipazione era condizionato all’acquisto del centro commerciale e specularmente la compravendita del centro commerciale era sospensivamente condizionata alla simultanea cessione delle azioni della partecipata. Per effetto delle due cessioni separate, la società cedente realizzava una minusvalenza da cessione del ramo d’azienda – che concorreva integralmente alla determinazione del reddito imponibile – ed una plusvalenza dalla cessione del pacchetto azionario, che veniva assoggettata a tassazione in regime Pex. LA DECISIONE DELLA CTR LAZIO Ad avviso dei giudici, il frazionamento dell’operazione in due distinti negozi giuridici non era giustificato da valide ragioni economiche ed era finalizzato esclusivamente ad aggirare il regime di tassazione integrale delle plusvalenze da cessione d’azienda (articolo 86 del Tuir), beneficiando del regime di participation exemption. Va infatti ricordato che la plusvalenza che emerge in sede di cessione d’azienda è unica e commisurata all’azienda intesa nel suo complesso e, pertanto, non può essere frazionata in tante minusvalenze e plusvalenze allocabili ai beni che compongono l’azienda Tale principio è stato ribadito dalle Entrate nella circolare 13 febbraio 2006, n. 6/E, che ha analizzato il regime fiscale applicabile alla cessione d’azienda nel cui perimetro siano comprese partecipazioni rientranti nel regime Pex. In particolare l’Agenzia ha affermato che il corrispettivo percepito per la cessione costituisce un valore riferito all’azienda intesa come unitario complesso di beni. Ne consegue che l’eventuale quota di plusvalenza relativa alle partecipazioni che si qualificano per la Pex non può essere estrapolata, ma deve concorrere a determinare la plusvalenza riferibile all’intero complesso aziendale ed essere assoggettata a tassazione secondo le ordinarie regole previste dall’articolo 86 del Tuir. Ritenendo corretta tale impostazione, i giudici regionali hanno pertanto ritenuto abusiva la cessione separata delle partecipazioni finalizzata ad aggirare la tassazione unitaria del complesso aziendale.