Jobs Act: in caso di licenziamento illegittimo per vizi formali, l’indennità non può essere ancorata solo all’anzianità di servizio

Incostituzionale l’inciso “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, in quanto fissa un criterio rigido e automatico, legato al solo elemento dell’anzianità di servizio

La Corte costituzionale ha esaminato ieri, 24 giugno 2020, le questioni di costituzionalità sollevate dai Tribunali di Bari e di Roma con riguardo ai criteri di determinazione dell’indennità da corrispondere nel caso di licenziamento viziato solo dal punto di vista formale e procedurale (articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 2015).

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che è stato dichiarato incostituzionale l’inciso “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, in quanto fissa un criterio rigido e automatico, legato al solo elemento dell’anzianità di servizio.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane.

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