L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 175 del 21 agosto 2024 in tema di integratori alimentari e aliquota IVA. In base al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto IVA possono fruire dell'aliquota IVA del 10 per cento i "medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale". In proposito, si evidenzia che in base alla norma di interpretazione autentica di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 "ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune". In base alla norma di interpretazione autentica possono, dunque, fruire dell'aliquota ridotta i prodotti che pur classificati, ai fini doganali, tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici, sempre che gli stessi siano classificati nella voce 3004. Diversamente, ossia se i prodotti non sono riconducibili in nessun'altra voce della Tabella A, la loro cessione è soggetta all'aliquota IVA ordinaria.