La particolare procedura di liquidazione IVA di gruppo consente essenzialmente di compensare, all’interno del medesimo gruppo, le situazioni creditorie in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre, ottenendo un effetto non dissimile, anzi più favorevole, di quello che si otterrebbe con il rimborso. La procedura è attivabile dal 1° gennaio di ogni anno. Quanto conviene? Chi Società commerciali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice), residenti in Italia, le cui azioni o quote (con diritto di voto) sono possedute per una percentuale superiore al 50% da un ente o da una società controllante. La procedura di liquidazione IVA di gruppo può essere adottata anche da alcune società controllate, in quanto non è richiesto che tutte le società del gruppo partecipino alla procedura. Possono partecipare alla liquidazione di gruppo anche le società di capitali (equiparate a quelle italiane) aventi sede nell’Unione se, nel territorio dello Stato, abbiano una stabile organizzazione o un rappresentante fiscale o si siano identificate direttamente (risoluzione 21 febbraio 2005, n. 22/E). Le società controllanti, a loro volta controllate, possono avvalersi della procedura solo se la società che le controlla, in possesso dei requisiti prescritti, rinuncia ad avvalersene. Si considera controllata la società le cui azioni o quote (con diritto di voto) sono possedute per oltre il 50% dall'altra, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione. Il controllo può essere può essere “a catena” (indiretto) o “a raggiera” o “misto”. Se viene meno il controllo di una società, per questa cessa in automatico l’adesione alla procedura dal mese/trimestre successivo. Cosa La disciplina dell’IVA di gruppo è contenuta nel D.M. 13 dicembre 1979, emanato in attuazione di quanto prevede l’art. 73, comma 3, D.P.R. n. 633/1972. Il meccanismo previsto si basa sulla compensazione tra debiti e crediti IVA delle società appartenenti allo stesso Gruppo, che partecipano alla particolare procedura di liquidazione. In pratica, quindi, i versamenti dell’IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche, in acconto e in base alla dichiarazione annuale vengono effettuati dall’ente o società controllante, per l'ammontare complessivamente dovuto dal Gruppo (controllante più controllate), al netto delle eccedenze detraibili. Nessun obbligo di versamento IVA, quindi, è previsto in capo alle società controllate, in quanto ciascuna di esse trasferisce i propri crediti o debiti alla società controllante, che deve effettuare i versamenti IVA delle somme complessivamente dovute all’Erario. Si precisa che le società controllate che chiudono a credito le proprie liquidazioni periodiche sono tenute a trasferire all’ente o società controllante l’intero importo delle eccedenze IVA maturate durante la procedura Agli effetti dei versamenti complessivi a cui è tenuto l’Ente o società controllante, non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d' imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d' imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Pertanto, le singole società che partecipano all’IVA di gruppo non possono trasferire alla controllante i crediti IVA maturati nel periodo precedente all’ingresso nella procedura né possono utilizzate tali crediti nella determinazione della propria imposta (IVA), da trasferire al Gruppo (art. 73, comma 3, D.P.R. n. 633/1972). Resta ferma la possibilità di chiedere il rimborso di tali eccedenze, secondo le disposizioni di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 o di riportarli ad annualità successive, al termine della partecipazione alla procedura di liquidazione di gruppo ovvero di utilizzarli in compensazione orizzontale (cioè con debiti di altre imposta o di contributi), nei limiti previsti (risoluzione 11 maggio 2011, n. 56/E). Non sono ammessi alla compensazione orizzontale i crediti e debiti IVA trasferiti all’ente o società controllante dalle società che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo (art. 8, D.P.R. n. 542/1999). Sono invece ammessi alla suddetta compensazione i crediti e i debiti IVA risultanti dalla liquidazione di gruppo, come indicata nel prospetto riepilogativo IVA 26 PR della dichiarazione di gruppo. Come L'ente o società controllante deve comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio congiunto (cioè, insieme alle società controllate che partecipano alla procedura) dell'opzione per la procedura di liquidazione di gruppo con la dichiarazione ai fini dell'IVA presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. L’ente o società commerciale controllante comunica all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per la procedura di liquidazione di gruppo tramite la compilazione del quadro VG della dichiarazione annuale. Lo stesso quadro VG deve essere utilizzato per comunicare la revoca oppure l’ingresso o la fuoriuscita di una o più società controllate dall’ambito della procedura di liquidazione di gruppo. Ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell'anno deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni, con il modello IVA 26. La sopravvenuta mancanza di alcuno dei requisiti previsti ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale si è verificata. Dal quadro VG dell'ente o società controllante devono risultare: a) il numero di partita IVA delle società controllate; b) il tipo di comunicazione relativa a ciascuna società controllata; c) la sussistenza del requisito di cui al primo comma dell'art. 2, specificando la percentuale di possesso, e da quale data, delle azioni o quote delle società controllate; d) la rinuncia della società controllante qualora la sua controllata, a sua volta controllante, intenda esercitare l’opzione con le proprie controllate. La dichiarazione di opzione ha effetto fino a revoca da esercitarsi secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. Quando L'ente o società controllante deve comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio congiunto dell'opzione per la procedura prevista dal presente decreto con la dichiarazione ai fini dell'IVA presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Pertanto, nel caso in cui si intenda esercitare l’opzione per l’IVA di gruppo a partire dall’anno 2025, occorre effettuare la comunicazione con la dichiarazione IVA relativa all’anno 2024. Calcola il risparmio La particolare procedura di liquidazione di gruppo consente essenzialmente di compensare, all’interno del medesimo gruppo, le situazioni creditorie in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre, ottenendo l’ottimizzazione di risorse finanziarie e l’utilizzo dei crediti IVA in data anticipata. La procedura può risultare conveniente quando in un gruppo vi sono delle società costantemente a credito; credito che può essere monetizzato compensandolo con i debiti IVA di altre società del gruppo. Risparmio % Caso n. 1 Società Saldo a debito Saldo a credito Totale Controllante A + 100 + 100 Controllata B - 80 - 80 Controllata C + 200 + 200 Controllata D - 120 - 120 Totale IVA + 100 In mancanza di liquidazione di gruppo, il versamento totale sarebbe stato di 300, con un credito delle singole società (B e D), rispettivamente, di 80 e 120, da riportare a nuovo, compensare con altre imposte o contributi oppure chiedere a rimborso. Caso n. 2 Un gruppo si compone di 4 società. La società C presenta situazioni IVA costantemente creditorie. Società Saldo a debito Saldo a credito Totale Controllante A + 100 + 100 Controllata B + 80 + 80 Controllata C - 400 - 400 Controllata D + 120 + 120 Totale IVA - 100 Il credito di C viene subito monetizzato, anche se solo parzialmente, con i debiti delle altre società, le quali, anziché versare l’IVA all’Erario, effettuano il versamento direttamente a C, che recupera così parte del credito IVA, ottenendo un beneficio finanziario. Il credito di gruppo (100) può essere riportato all’anno successivo, chiesto a rimborso oppure compensato orizzontalmente dalla controllante. Caso n. 3 Un gruppo si compone di 3 società. La società controllata D, a seguito di acquisizione, entra nella procedura di liquidazione di gruppo ma presenta un credito IVA relativo al periodo d’imposta precedente. Società Saldo a debito Saldo a credito Totale Controllante A + 100 + 100 Controllata B + 80 + 80 Controllata C - 150 - 150 Controllata D + 120 (- 400 anno precedente) + 120 Totale IVA + 150 In questo caso, ove la società D non fosse stata inclusa nella procedura di gruppo avrebbe potuto utilizzare il credito dell’anno precedente, che non può trasferire al Gruppo, per compensare il proprio debito Società Saldo a debito Saldo a credito Totale Controllante A + 100 + 100 Controllata B + 80 + 80 Controllata C - 150 - 150 TOTALE IVA + 30 Controllata D + 120 - 400 (anno precedente) - 280 In questo caso, quindi, la partecipazione della controllata D alla procedura comporta un aggravio finanziario, in quanto si avrebbe un versamento complessivo IVA di 150 anziché di 30.