Secondo i principi espressi dal diritto dell’Unione l’attività crocieristica è da inquadrare, ai fini Iva, nel regime fiscale che disciplina il trasporto e non quale generico servizio di intrattenimento. Le prestazioni di servizi erogate dal soggetto passivo nell’ambito di tale attività sono soggette al regime fiscale previsto per il trasporto anche in assenza di iscrizione al registro Vies, il quale non ha alcun valore sostanziale nella misura in cui non emergano elementi che facciano supporre l’esistenza di una frode. Questi i principi che si ricavano dalla sentenza della Ctp Milano 44/18/2019 dell’11 gennaio. IL FATTO La peculiare e inedita questione giunta all’attenzione dei giudici tributari milanesi riguardava l’impugnazione da parte di una Srl di un avviso di accertamento emesso dall’agenzia delle Entrate ai fini Iva tramite il quale recuperava la maggiore imposta (con aliquota ordinaria) anziché in misura ridotta come previsto dalla normativa domestica per il trasporto (urbano ed extraurbano). La contribuente è parte di un gruppo internazionale, con capogruppo francese, la cui attività consiste, in generale, nel trasporto via nave e, in particolare, nell’organizzazione ed effettuazione di crociere; in tale contesto operativo la ricorrente svolge l’attività del gruppo attraverso trasporti urbani (effettuati nella zona di Venezia) ed extraurbani; in dettaglio la ricorrente emetteva fatture alla capogruppo (committente) assoggettando le proprie prestazioni di servizi di trasporto ad Iva (italiana), secondo il regime di esenzione previsto per i trasporti urbani (entro 50 Km da Venezia/articolo 10, Dpr 633/72) e con aliquota ridotta (10%) per i trasporti extraurbani (ex articolo 127 nonies, tabella A, parte III del Dpr 633/72). L’Ufficio riqualificava il servizio prestato da trasporto in intrattenimento, quindi soggetto ad aliquota ordinaria, in quanto avente le caratteristiche di una crociera (servizi di pensione, drink di benvenuto, animazione, assistenza di hostess a bordo ...); non si trattava, secondo la tesi erariale, di un mero servizio di trasporto ma di una fattispecie complessa ed articolata nella quale il trasferimento del cliente nei luoghi previsti dal programma era solo strumentale all’offerta di servizi turistico – ricreativi (ciò emergeva anche dalla lettura del contratto di noleggio tra la capogruppo e la ricorrente). LA DECISIONE DELLA CTP MILANO I giudici provinciali decidono di accogliere la tesi proposta dai difensori della parte ricorrente considerando prioritario e dirimente la qualificazione del servizio prestato alla stregua della normativa europea, in ossequio al principio del primato del diritto dell’Unione in base al quale in caso di «conflitto, di contraddizione o di incompatibilità» tra norme di diritto comunitario e norme nazionali, le prime prevalgono sulle seconde ed il giudice nazionale è tenuto ad applicarle, disapplicando la disciplina domestica. In particolare, nel caso di specie, veniva invocato dal Collegio a supporto della motivazione, l’articolo 3, comma 1, lettera t) Regolamento Ue n° 1177/2010 del 24 novembre 2010 (rubricato «diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne») che definisce la crociera un servizio di trasporto via mare o per vie navigabili interne ... completato da alloggio e altri servizi, di durata superiore a due giorni con pernottamento a bordo; l’inquadramento, pertanto, del servizio-crociera nell’ambito delle attività di trasporto conduce la Ctp a riconoscere il regime fiscale di esenzione o con aliquota ridotta anziché con aliquota ordinaria, come sostenuto dall’Ufficio che invece aveva collocato le citate prestazioni esclusivamente nell’ambito dei servizi da intrattenimento. Quanto poi alla rilevata carenza di iscrizione al registro Vies i giudici ritengono che si tratti di una mera violazione formale e non sostanziale stante l’assenza di seri indizi che lascino presupporre l’esistenza di frode; anche su questo i giudici provinciali richiamano una sentenza della Corte di giustizia del 9 febbraio 2017 (Euro Tyre BV contro Autoridade Tributária e Aduaneira – Causa C-21/16) che, esprimendosi sui presupposti per l’esenzione di una cessione intracomunitaria, in ipotesi di mancata iscrizione dell’acquirente al sistema di scambio d’informazioni in materia d’Iva (Vies), ha affermato che la violazione di un requisito formale può portare al diniego dell’esenzione dall’Iva se tale violazione ha l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali. Come per la fattispecie in commento, nel caso esaminato dalla Cgue non esisteva, da un lato, alcun serio indizio che lasciasse supporre l’esistenza di una frode, dall’altro, risultavano soddisfatte le condizioni sostanziali.