Italia-Usa: cambia il termine per la comunicazione Fatca

Due mesi in più per trasmettere le informazioni finanziarie previste dall’accordo intergovernativo tra i due Paesi sullo scambio di dati per migliorare la tax compliance internazionale

Mef – Decreto 20 giugno 2019


Italia-Usa: cambia il termine per la comunicazione Fatca
Due mesi in più per trasmettere le informazioni finanziarie previste dallaccordo intergovernativo tra i due Paesi sullo scambio di dati per migliorare la tax compliance internazionale

Nuove date da mettere in calendario per gli intermediari finanziari, previste dal Decreto legge del Mef del 20 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2019. Spostata al 30 giugno la scadenza annuale per inviare all’Agenzia delle entrate i dati dei cittadini e residenti americani, titolari di patrimoni finanziari all’estero. Il 15 maggio è il giorno di riferimento per fotografare la situazione dei due Paesi che effettuano lo scambio.

Cos’è il Fatca 
Foreign account tax compliance act (Fatca) è l’accordo intergovernativo sottoscritto da Italia e Stati Uniti a Roma il 10 gennaio 2014 e operativo dal 1° luglio 2014 e ratificato con la legge n. 95/2015, finalizzato a contrastare, tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie, l’evasione fiscale internazionale. Le istituzioni finanziarie italiane (Reporting italian financial institution – Rifi) trasmettono all’Agenzia i dati relativi ai titolari e ai conti correnti di cittadini statunitensi, detenuti in Italia, inclusi gli eventuali importi di pagamenti effettuati nei confronti di istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI). Analogamente accade rispetto a residenti italiani che hanno conti correnti aperti presso banche statunitensi. Le informazioni, in questo caso, sono trasmesse all’autorità statunitense Internal revenue service (Irs), che è l’equivalente statunitense delle Entrate. Inoltre, le regole operative necessarie per la trasmissione/ricezione delle informazioni tra i due Paesi sono contenute nel Competent Authority Arrangement, cioè un accordo amministrativo tra le autorità fiscali italiane e statunitensi per rendere operativo l’accordo Fatca Iga.

Filo diretto per la tax compliance internazionale
Le informazioni tra l’Agenzia delle entrate e l’Irs sono fornite dalle istituzioni finanziarie italiane e statunitensi, tenute alla comunicazione. Tra i soggetti interessati rientrano gli intermediari finanziari – le istituzioni di custodia e quelle di deposito, le entità di investimento e specifiche imprese di assicurazione – e le diverse entità del mondo finanziario, quindi le banche, le società di gestione del risparmio e di intermediazione mobiliare, Poste italiane, società finanziarie e società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato. Lo scambio automatico riguarda, da un punto di vista oggettivo, i dati dei conti deposito, dei conti di custodia, delle quote nel capitale di rischio o di debito dell’istituzione finanziaria, dei contratti di assicurazione con valore maturato e quelli di rendita. I focusdi particolare attenzione sono: il numero del conto con relativo saldo, l’identificazione del titolare e della giurisdizione estera di residenza, l’individuazione dell’istituzione finanziaria che effettua la comunicazione, l’importo totale lordo di interessi e dividendi, gli introiti derivanti dalla vendita o dal riscatto di attività finanziarie accreditati sul conto.

Più tempo per l’invio
Il decreto del Mef del 20 giugno 2019, pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale, rivede la scadenza annuale da rispettare per gli operatori interessati dal Facta: slitta al 30 giugno la data ultima per la trasmissione annuale dei dati finanziari all’Agenzia. Il precedente termine per l’invio, infatti, era fissato al 30 aprile. Lo stesso decreto sancisce, inoltre, l’utilizzo del modello comune adottato per il Common reporting standard (CRS) e del relativo commentario come strumenti interpretativi per la comunicazione delle informazioni sui conti finanziari in materia fiscale. Infine viene specificato che, per i dati finanziari da trasmettere alle Entrate, occorre prendere come riferimento la situazione dei Paesi che effettuano lo scambio di informazioni alla data del 15 maggio di ogni anno.

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GU Serie Generale n. 159 del 9 Luglio 2019

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