L’istanza di rimborso della ritenuta a titolo di imposta, eseguita dal datore di lavoro a favore del dipendente, deve essere presentata entro il termine di decadenza che decorre dalla data in cui tale ritenuta è stata applicata e non da quanto è stata versata. L’eventuale ritardo può essere legittimamente rilevato dall’Agenzia delle Entrate sotto forma di eccezione per la prima volta in appello, salvo che sul punto non si sia già formato un giudicato interno. È il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8151 depositata il 22 marzo 2019. IL FATTO Un lavoratore riceveva, all’esito di un processo istituito davanti al Giudice del Lavoro per dequalificazione, a titolo di risarcimento le differenze retributive ed in aggiunta gli emolumenti arretrati. Naturalmente questo comportava un aumento del reddito, rispetto al quale maturava una maggiore Irpef versata dallo stesso. Qualche tempo dopo il contribuente inoltrava all’Agenzia delle Entrate un’istanza di rimborso, in quanto riteneva che l’imposta fosse stata applicata su somme percepite a titolo di risarcimento danno, non assoggettabili, in realtà ad alcun tributo. A tale richiesta seguiva il silenzio rifiuto che veniva quindi impugnato. La Commissione tributaria provinciale accoglieva le doglianze. La decisione veniva impugnata dall’Ufficio in appello con diversi motivi fra i quali anche la parziale decadenza del contribuente del diritto di richiedere il rimborso, ma la Commissione tributaria regionale respingeva il gravame confermando la decisione di prime cure. Avverso la suddetta pronuncia l’Ufficio proponeva ricorso in Cassazione per sostenere la legittimità della pretesa fiscale. Il lavoratore depositava controricorso a mezzo del quale evidenziava il ritardo dell’eccezione dell’Agenzia sulla decadenza dal diritto di richiesta del rimborso IRPEF, poiché sollevata per la prima volta in appello. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate. I giudici di legittimità, richiamando una consolidata giurisprudenza formatasi sul punto, hanno statuito che l’eccezione di decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per tardività dell’istanza può essere legittimamente dedotta dall’Ufficio per la prima volta anche in grado di appello. Si tratta, infatti, di una garanzia posta a favore dell’Amministrazione finanziaria, purché non si sia già formato il giudicato interno. A tal fine, ha chiarito la Corte, la richiesta di rimborso delle ritenute Irpef, che sono state effettuate dal sostituto di imposta (datore di lavoro) a favore del lavoratore, va presentata nel termine di decadenza previsto dall’art. 38 del Dpr 602/1973, decorrente dal momento di effettuazione della predetta ritenuta, a nulla rilevando la data di effettivo versamento. Nella specie il contribuente inoltrava la richiesta in data posteriore a quella in cui il datore di lavoro ha operato la ritenuta. Da qui l’accoglimento del ricorso.