Con la risposta n. 326 dell’11 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di imposta di bollo. In linea generale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1- bis, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, le istanze trasmesse in via telematica dirette agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, sono soggette all'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento. A tale articolo della tariffa sono riconducibili le istanze dell'acquirente in modalità digitale quando sono redatte su modulo a parte; si rammenta che con risoluzione n. 140 del 2005 l'Agenzia ha già avuto modo di precisare che nella diversa ipotesi in cui l'istanza dell'acquirente del veicolo venga redatta separatamente dalla nota di iscrizione, utilizzando non il modello NP2, ma un apposito modulo denominato "Istanza dell'acquirente ai fini della prima iscrizione al P.R.A.", l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 3 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, deve essere assolta sia per l'istanza che per la nota di iscrizione. Tali istanze soggette all'imposta di bollo rientrano tra gli atti e documenti per i quali su richiesta degli interessati, come previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 642, può essere consentito che il pagamento dell'imposta avvenga in modo virtuale. A tal fine è possibile presentare istanza alla competente Direzione Provinciale delle Entrate per integrare l'autorizzazione al pagamento dell'imposta in modo virtuale già rilasciata avendo cura di indicare il numero presuntivo delle istanze dell'acquirente presentate su modulo a parte e soggette all'imposta di bollo di cui all'articolo 3, comma 1- bis, della Tariffa, che potranno essere ricevute durante l'anno.