I verbali amministrativi e quelli contributivi possono essere notificati separatamente e in tempi diversi ma devono essere coerenti. Lo ha precisato l’Ispettorato nazionale del Lavoro nella circolare n. 1/2019. Il documento interviene per chiarire alcune perplessità sollevate dalla Commissione centrale di programmazione sulle modalità di verbalizzazione nelle azioni di vigilanza che riguardano sia la materia lavoristica, sia quella contributiva e assicurativa, dopo che tutta l’attività di controllo è stata riunita sotto l’Ispettorato nazionale del lavoro. L’Inl, richiamando l’articolo 13 del Dlgs 124/2004, afferma che la funzione del verbale unico è quella di racchiudere in un unico atto la contestazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, per evitare una duplicazione di atti. Tuttavia – precisa la circolare – l’obbligo della verbalizzazione unica trova applicazione per le sole sanzioni amministrative, e non per la contestazione di omissioni o evasioni in materia previdenziale e assicurativa. Perciò - conclude l’Ispettorato - in caso di vigilanze congiunte, amministrative e contributive, il termine dei novanta giorni per poter notificare il verbale in base all’articolo 14 della legge 689/1981 decorre dalla data di «definizione degli accertamenti», intesi quale momento in cui sono stati acquisiti e valutati tutti gli elementi istruttori, compresi quelli di carattere previdenziale e assicurativo. Le differenti verbalizzazioni, però, devono essere in ogni caso coerenti nella ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento e devono contenere motivazioni non contraddittorie, potendo, in caso contrario, essere impugnate dalle aziende. La circolare, infatti, precisa che il verbale contributivo, normalmente notificato dopo quello amministrativo, dovrà riportare i riferimenti del verbale amministrativo. Il periodo sotto esame Anche l’ambito temporale dell’accertamento può essere differente. In questo caso, gli organi di vigilanza dovranno indicare il periodo di riferimento sul quale incide la verifica. L’Ispettorato non esclude, tuttavia, una notifica tendenzialmente contestuale dei due verbali, soprattutto se i tempi di accertamento coincidono, sia per i profili lavoristici, sia per quelli previdenziali. Il perimetro delle verifiche Con un altro intervento sui controlli, la circolare n. 4/2019, l’Ispettorato è intervenuto invece sulle modalità dell’accertamento, sostenendo che, per evitare preclusioni sulle contestazioni, gli ispettori dovranno indicare, nel verbale di primo accesso ispettivo, l’oggetto dell’accertamento, quantomeno per le finalità della verifica. Secondo l’articolo 3, comma 20, della legge 335/1995, se il datore di lavoro regolarizza integralmente le situazioni oggetto di contestazione nel verbale, gli ispettori non potranno accertare gli stessi fatti nelle verifiche ispettive successive, salvo comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. Il regime delle preclusioni si estende a tutti gli atti e ai documenti esaminati dagli organi di vigilanza. Quindi, se dall’esame complessivo del Libro unico del lavoro, senza che intervenga una precisa delimitazione dell’oggetto dell’indagine, emergessero delle irregolarità contributive notificate al datore di lavoro, che provvedesse alla loro regolarizzazione, non si potrebbe procedere in futuro a ulteriori contestazioni su quella documentazione. Per evitare una simile preclusione, gli ispettori dovranno circoscrivere l’oggetto dell’accertamento anche nei successivi verbali interlocutori, potendo anche estendere l’indagine da profili di natura amministrativa ad aspetti più propriamente contributivi o assicurativi. Sia l’Inps (circolare 124/1998) sia l’Inail (circolare 86/2004) hanno sostenuto da tempo l’opportunità di limitare l’accertamento a un determinato oggetto (ad esempio trasferte, indennità di malattia, maternità, assegni familiari, rischio assicurativo), a un ambito territoriale (la singola unità produttiva o cantiere o stand fieristico) o, ancora, a una determinata tipologia di posizioni lavorative (lavoratrici madri, collaboratori familiari, collaboratori occasionali o tirocini).