Con il pronto ordine n. 184/2018, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito chiarimenti in relazione a fatto che: - rappresenti condizione necessaria ai fini dell’iscrizione nell’albo delle STP di cui il socio è professionista l’insussistenza di provvedimenti disciplinari a carico del soggetto iscritto; - rappresenti motivo ostativo all’iscrizione all’albo della STP di cui l’iscritto è socio l’apertura nei confronti del medesimo di un procedimento disciplinare per insufficienti crediti formativi. Provvedimenti disciplinari Il Consiglio Nazionale ha precisato che non è possibile per il professionista far parte della compagine della STP nella mutata veste di socio d’investimento nell’ipotesi in cui lo stesso professionista sia già stato cancellato dall’Albo per motivi disciplinari. Ciò è stato stabilito dall’art. 6, D.M. n. 34 datato 8 febbraio 2013. L’obiettivo di tale divieto è quello di impedire che il divieto imposto dalla norma primaria possa essere eluso modificando la qualifica con il quale il soggetto cancellato, per motivi disciplinari, dall’Albo, possa partecipare alla STP. Insufficienza di crediti formativi Non rappresenta invece condizione ostativa all’iscrizione all’albo della STP il fatto che nei confronti dell’iscritto socio della medesima sia stato aperto un procedimento disciplinare per insufficienza di crediti formativi. In tal senso rileva unicamente la radiazione dall’Albo.