Agenzia delle Entrate – Circolare n. 17/E del 2 agosto 2019 Gli ISA fanno il verso al modello 730 precompilato. E’ questa la sensazione che si prova leggendo un passaggio della circolare n. 17/E del 2 agosto 2019 avente ad oggetto “Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo di imposta 2018 – primi chiarimenti”. In particolare ci si riferisce al punto in cui l’Agenzia delle entrate rassicura i contribuenti sul fatto che non subiranno alcuna contestazione se non modificano i dati forniti dalla stessa Agenzia per ciò che attiene le variabili precalcolate. Leggi anche: Isa periodo di imposta 2018: ecco la circolare esplicativa con i primi chiarimenti delle Entrate Pertanto, sembra che, oltre al già noto regime premiale per i contribuenti “affidabili”, con la circolare sia stato introdotto un ulteriore “premio” per chi non modifica alcunché e tiene per buoni i dati forniti dall’Agenzia, un po’ come accade per il 730 precompilato che non subisce alcun controllo se è trasmesso così com’è. Ma, per gli ISA, si può davvero affermare ciò? Il chiarimento, infatti, pur nella sua semplicità concettuale non risulta del tutto lineare. Cerchiamo di capire qualcosa in più partendo dal funzionamento del nuovo strumento di compliance. Come funzionano gli ISA In linea di massima, l’applicazione degli ISA, a differenza di quanto previsto in passato per gli studi di settore, si basa su due tipi di dati: - quelli dichiarati direttamente dal contribuente; - quelli resi disponibili dall’Agenzia delle entrate ed acquisibili dal contribuente nel proprio cassetto fiscale, anche per il tramite di un intermediario abilitato e delegato (si tratta sostanzialmente di un file xml, da scaricare dal sito dell’Agenzia). Entrambe le tipologie di dati devono essere elaborate attraverso l’apposito software “Il tuo ISA 2019” e contribuiscono al calcolo dell’indice sintetico di affidabilità. I propri dati il contribuente li dichiara compilando la specifica modulistica ISA. Quelli invece “precalcolati”, resi disponibili dall’Agenzia delle entrate sono individuati nelle Note tecniche e metodologiche allegate ai decreti di approvazione degli ISA e sono, ad esempio, quelli relativi alle dichiarazioni degli anni precedenti a quello di applicazione degli ISA. Tali dati, aggregati nelle cosiddette “Precalcolate ISA2019”, sono forniti per “Posizione ISA”. La posizione ISA è definita sulla base dei seguenti elementi identificativi: codice fiscale; codice ISA; tipologia di reddito. In particolare, per ciascun contribuente interessato all’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, sulla base dei dati degli studi di settore e dei parametri applicati dal contribuente negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, nonché delle altre fonti informative a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, vengono elaborate, con riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla tipologia di reddito riferibile allo stesso contribuente, una o più posizioni ISA complete, corredate con i dati precalcolati per singola posizione ISA. Inoltre, sulla base delle suddette informazioni vengono elaborate per ogni contribuente due posizioni ISA residuali, una per l’attività di impresa e una per l’attività di lavoro autonomo, senza riferimento a uno specifico codice ISA e senza dati precalcolati per singola posizione ISA. In fase di applicazione è utilizzata, con riferimento alla tipologia di reddito dichiarata, la posizione ISA relativa all’indice selezionato dall’utente, se presente, oppure la posizione ISA residuale. Come trattare i dati precalcolati I dati resi disponibili dall’Agenzia, una volta acquisiti dal contribuente (o dal suo intermediario), sono utilizzati per l’applicazione degli ISA, mediante il software “Il tuo ISA 2019”. I dati forniti dall’Agenzia possono essere visualizzati attraverso l’apposita sezione del software “Il tuo ISA 2019” ed eventualmente verificati dal contribuente qualora gli indicatori elementari interessati evidenzino anomalie. Gran parte degli stessi, laddove risultino non corretti, possono, altresì, essere modificati; in tal caso l’ISA sarà ricalcolato con i dati modificati. Si ricorda che il contribuente non può modificare tutti i dati ma solo alcuni di essi. Più precisamente: - può modificare i valori delle sole variabili valorizzate, ad eccezione dell’Anno di inizio attività risultante in “Anagrafe Tributaria”, che può essere modificato anche se non valorizzato; - non può modificare il valore delle seguenti variabili: a. numero di periodi d'imposta in cui è stato presentato un modello degli studi di settore e/o dei parametri nei sette periodi d’imposta precedenti; b. media di alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai sette periodi d’imposta precedenti; c. coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi; d. coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto. Per i dati non modificabili, comunque, se il contribuente rileva disallineamenti potrà fornire elementi esplicativi compilando le apposite “note aggiuntive”. Le conseguenze della modifica dei dati precalcolati Ed ecco che, proprio a proposito della possibilità di modificare o meno i dati, l’Agenzia delle entrare precisa che “nel caso in cui l’ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell’Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate”. Leggendo questo passaggio sorge qualche dubbio interpretativo. Vuol forse significare che se il contribuente non modifica alcun dato, sia esso corretto o no, non ci potrà essere alcuna contestazione sullo stesso? Ma a questo punto c’è da chiedersi: perché mai l’Agenzia delle entrate dovrebbe contestare un dato che lei stessa ha elaborato e fornito al contribuente? Detto in altri termini, se i contribuenti considerano per “buoni” i dati forniti dall’Agenzia, non si riesce ad immaginare come la stessa possa contestare il suo operato. Forse si è voluto sottolineare che se da un lato il contribuente non deve necessariamente procedere al controllo della correttezza dei dati forniti, dall’altro, l’Agenzia potrà eventualmente verificare la correttezza dei dati su cui il contribuente sia intervenuto per modificarne il valore ai fini dell’applicazione degli ISA, fermo restando che, se non viene modificata nessuna delle variabili precalcolate anche se i dati riportati non sono corretti, non ci può essere alcuna contestazione. In altre parole, il contribuente può intervenire modificando i dati precalcolati (chiaramente quelli che, come detto sopra, si possono toccare), solo qualora quest’ultimi provochino l’insorgere di un qualche indicatore di anomalia. In caso contrario, non è obbligato a modificare i dati precaricati anche qualora essi dovessero presentare delle incongruenze. Se questa è la chiave di lettura del passaggio contenuto nella circolare, forse, lo stesso poteva essere esplicitato in maniera più chiara.