L’Agenzia delle Entrate ha iniziato ad eliminare alcuni dubbi operativi conseguenti all’applicazione dei nuovi ISA. Le precisazioni sono state fornite nel corso di un’iniziativa organizzata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili. Oneri diversi di gestione: modello ISA applicabile agli autotrasportatori Nel corso dell’incontro è stato osservato come il dato rappresentato dagli oneri diversi di gestione sia estremamente delicato e in molti casi fonte di innesco dello specifico indicatore di anomalia. Tale situazione, però, non si verifica con riferimento all’ISA contraddistinto dal codice AG68U riguardante gli esercenti le attività di autotrasporto. I contribuenti possono beneficiare di specifiche detrazioni forfetarie ai fini della determinazione del reddito. Tuttavia, l’indicatore relativo agli oneri diversi di gestione è già al netto (tiene conto) delle detrazioni forfetarie previste per gli esercenti le predette attività. L’anno di inizio attività L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’anzianità professionale costituisce un elemento in grado di incidere considerevolmente sul risultato degli ISA. In alcuni casi il “peso” del dato espresso in termini percentuali è circa del 20/30 per cento. E’ dunque necessario prestare particolare attenzione alla compilazione del modello. L’indicatore di anomalia scatta se i due dati, cioè quello indicato dal contribuente nel modello e quello presente negli archivi del Fisco sono diversi. Nel corso dell’incontro è stato chiarito che il dato presente nell’archivio dell’Anagrafe tributaria non coincide sempre con la data di attribuzione del numero di partita IVA. Nel caso in cui il contribuente abbia modificato l’attività esercitata con la presentazione di un modello di variazione dati contenente l’indicazione del nuovo codice Ateco, la data di inizio attività presente nell’archivio del Fisco coinciderà con la data di avvenuta variazione. Si consideri ad esempio il caso in cui il contribuente abbia richiesto ed ottenuto l’attribuzione del numero di partita IVA nell’anno 2014, ed il codice Ateco riguardi l’attività svolta dagli avvocati. Se il contribuente, a seguito dell’esito vittorioso del concorso notarile, ha modificato l’attività esercitata nell’anno 2017, la data di inizio attività presente negli archivi del Fisco sarò coincidente con quest’ultima annualità. Se per errore il contribuente indicasse nel modello ISA l’anno 2014, i due dati risulteranno disallineati e scatterà l’applicazione dell’indicatore di anomalia. In tal caso la soluzione sarà estremamente agevole. Il contribuente dovrà modificare l’anno di inizio attività nel modello facendolo coincidere con quello presente nell’archivio del Fisco (il 2017). In questo modo non scatterà più l’applicazione dello specifico indicatore di anomalia. Modifica dei dati presenti nell’archivio del Fisco L’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che il contribuente, se è sicuro della correttezza dei dati a sua disposizione, può modificare le informazioni presenti nell’archivio del Fisco. La coincidenza dei dati determinerà la “sterilizzazione” dello specifico indicatore di anomalia che non scatterà più a seguito della modifica effettuata. L’Agenzia delle Entrate ha però chiarito che, in considerazione della fonte, i dati presenti nell’archivio del Fisco sono caratterizzati da un elevato grado di affidabilità. Conseguentemente, la modifica sarà possibile, ma il contribuente dovrà porre estrema attenzione nel motivare le ragioni della rettifica. Le indicazioni potranno essere fornite nel campo specifico delle annotazioni. Ad esempio, potrà essere spiegato che i compensi risultanti dalle CU 2019 a disposizione del Fisco non sono corretti in quanto il sostituto d’imposta ha effettuato una comunicazione errata all’Agenzia delle Entrate.