L’Agenzia delle Entrate in occasione di un incontro organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), il 17 luglio 2019, ha fornito una serie di chiarimenti in ordine alla concreta compilazione degli ISA, annunciando, inoltre, la pubblicazione di uno o più documenti di prassi in materia. Perimetro soggettivo di applicazione degli ISA Per quel che concerne il perimetro soggettivo di applicazione degli ISA, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate sei i contribuenti forfetari ai sensi della l. n. 398/1991 siano o meno esclusi dalla compilazione degli indici. In primis, l’Agenzia ha precisato che i D.M. del 23 marzo 3018 e 28 dicembre 2018 hanno introdotto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 9-bis, del D.L. n. 50 del 2017, ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli ISA. In particolare, è stato previsto che i 175 ISA approvati non si applichino nei confronti dei contribuenti che si avvalgono: a) del regime forfetario agevolato, di cui all’art. 1, co. 54-89, della l. n. 190/2014; b) del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. Tanto premesso poiché le tipologie di soggetti che possono usufruire del regime agevolato forfetario previsto dalla l. n. 398/1991 determinano il reddito imponibile applicando un coefficiente stabilito dall’art. 2, comma 5 della medesima legge all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, tali soggetti sono pertanto esclusi dall’applicazione degli ISA e non devono compilare i relativi modelli. Tuttavia, i medesimi soggetti per quanto siano esclusi dalla compilazione degli ISA, possono comunque beneficiare della proroga dell’invio delle dichiarazioni al 30 novembre 2019. Sempre con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione degli indici di affidabilità, l’Agenzia ha precisato che non sono escluse dalla loro compilazione le cooperative di consumo a mutualità prevalente. Infatti, sono escluse dalla compilazione degli stessi solo le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. Tuttavia, mutuando i chiarimenti resi con la circolare n. 110/E/1999 (in materia di studi di settore) l’Agenzia ha chiarito che nel caso di attività svolte dalla stesse in via non esclusiva, potrà essere fornita indicazione nelle note aggiuntive laddove si ritenga che il perseguimento di fini mutualistici possa aver inciso in maniera rilevante sulle dinamiche imprenditoriali condizionando negativamente il risultato della applicazione degli ISA. Votazioni e regime premiale Laddove dalla compilazione degli ISA dovesse emergere una votazione compresa tra il 6 e il 7, l’Agenzia ha precisato che il contribuente non dovrebbe essere sottoposto a controllo sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall’ISA. Tuttavia, in considerazione dell’ottica premiale dell’istituto al raggiungimento di una votazione dall’8 al 10, lo stesso è finalizzato a stimolare il contribuente a “migliorarsi” o meglio ad adeguarsi. Sebbene, il software indichi l’importo massimo (per raggiungere il punteggio 10) il contribuente può comunque adeguarsi con un importo inferiore e il software provvederà a rideterminare il risultato. Modificabilità dei dati precompilati Sempre in ordine alla compilazione degli ISA è stato chiesto all’Agenzia se il software segnala un’anomalia nel caso in cui ad esempio, con riferimento alla data di inizio dell’attività risultante nell’anagrafica dell’Agenzia risulti inserita una data sbagliata e il contribuente inserisca la data corretta. In merito, circa la necessità di “…compilare la sezione manualmente”, l’Agenzia ritiene l’operazione di fatto non consentita in quanto, in relazione alle variabili non valorizzate, ossia per le quali non risultino forniti i dati dall’Agenzia non è prevista la modificabilità. L’unica variabile che può essere modificata anche se non valorizzata è rappresentata dall’anno di inizio attività risultante in “Anagrafe Tributaria”. L’Agenzia ha precisato che resta ovviamente, a disposizione per fornire un riscontro puntuale sulla casistica segnalata con riferimento a una posizione specifica, al fine di verificare la correttezza dei dati precalcolati disponibili. In merito alla possibilità, richiamata dal contribuente, di effettuare delle specifiche segnalazioni, si conferma che è sempre possibile per il contribuente compilare il camporelativo alle “note aggiuntive” per comunicare all’Amministrazione finanziaria informazioni relative alla posizione soggettiva interessata dall’applicazione dell’ISA. Sempre in ordine alla possibile modificabilità dei dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate, è stato chiesto se i Commercialisti siano obbligati a modificarli e quale sia il grado di responsabilità, nei confronti di questi dati precompilati, come è riscontrabile e come è sanzionabile. In via preliminare l’Agenzia ha evidenziato che non sussiste alcun obbligo specifico per i contribuenti/intermediari di modificare i dati precalcolati forniti dall’Agenzia ai fini del calcolo degli ISA. È data, invece, la possibilità di modificarli per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, e di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio degli indicatori elementari che concorrono al calcolo dell’ISA. Quindi il contribuente, laddove emergano eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, dopo aver effettuato la verifica di tali dati precalcolati, può modificarli e calcolare nuovamente il proprio ISA con i dati modificati. Variabili non modificabili Per completezza l’Agenzia ha precisato che le seguenti variabili non sono modificabili: - “Numero di periodi d'imposta in cui è stato presentato un modello degli studi di settore e/o dei parametri nei sette periodi d’imposta precedenti”; - “Media di alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai sette periodi d’imposta precedenti” (i.e. ammortamenti dei beni strumentali, canoni relativi ai beni immobili, costi specifici ...); - “Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi”; - “Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto”. Nel caso in cui l’ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell’Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate. Con riferimento ai dati non modificabili forniti dall’Agenzia, il contribuente che rilevi disallineamenti potrà fornire elementi esplicativi compilando le apposite “note aggiuntive”.