Riduzione degli acconti d’imposta per i soggetti ISA, confermati per il 2019, ma non per il 2020. Potrebbe essere questa la sintesi della norma, apparsa nell’ultima bozza del decreto fiscale, ormai, prossimo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Infatti è previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto fiscale in fase di pubblicazione in G.U. (e quindi già dal 2019) per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale assoggettate a ISA, i versamenti di acconto dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP sono effettuati, in due rate ciascuna nella misura del 50%. E’ fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico. Letta così, la nuova norma non è molto chiara, ma proviamo a capire qualcosa in più, analizzandola anche alla luce di quanto riportato nella relazione illustrativa e tenendo conto delle regole attuali sulla determinazione degli acconti d’imposta. Le regole attuali Soffermandoci sull’IRPEF (ma ciò vale anche per l’IRES e l’IRAP) in base alle norme in vigore, l’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo: - con unico versamento, entro il 30 novembre (quest’anno il termine slitta al 2 dicembre in quanto il 30 è sabato), se l’acconto è inferiore a 257,52 euro; - in due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima rata, pari al 40%, che deve essere versata, insieme al saldo per l’anno precedente, la seconda, cioè il restante 60%, entro 30 novembre. La base di calcolo è data dal valore del rigo “differenza” del modello Redditi (in pratica si tratta di un calcolo sul dato storico dell’imposta dovuta per l’anno precedente). Novità introdotte con il “Decreto fiscale” Con il “Decreto fiscale” è arrivata una importante novità. Infatti, solo per i soggetti ISA e per coloro che partecipano a soggetti ISA in regime di trasparenza, l’acconto viene rimodulato in due rate ciascuna pari al 50%. La decorrenza è dal 2019, per cui la situazione che si può presentare è la seguente: - chi ha già versato la prima rata (si ricorda che per questi soggetti, il versamento è slittato al 30 settembre 2019 o 30 ottobre con lo 0,4%), pari al 40%, verserà, entro il 2 dicembre, la seconda rata non più pari al 60% ma al 50%, per cui verserà, in tutto, il 90%; - chi versa solamente la seconda rata verserà, sempre entro il 2 dicembre, il 90% (anziché il 100%). Esempio Consideriamo il caso di un contribuente IRPEF, soggetto agli ISA, che ha chiuso il modello Redditi 2019 con un importo nel rigo RN34 “Differenza” del Quadro RN, pari a 1.000 euro. In questo caso è tenuto a versare due acconti di cui: - il primo (entro il 30 settembre 2019) pari a 400 euro (1.000 * 40%); - il secondo (entro il 2 dicembre 2019) pari a 600 euro (1.000 * 60%). Con la novità introdotta, fermo restando che il primo acconto resta pari a 400 euro, il secondo si ridurrà a 500 euro, con un risparmio del 10%. Ulteriori considerazioni Fin qui la norma, pur non essendo stata scritta in maniera ineccepibile, appare abbastanza lineare. Resta però un dubbio: è applicabile anche ai soggetti forfetari? In linea teorica sì, essendo questi soggetti interessati dalla proroga prevista per i contribuenti ISA, ma sarebbe opportuno un chiarimento in proposito e, quanto meno, che ciò venga esplicitato. Inoltre, va tenuto presente che se per il 2019 ci sarà un beneficio in termini finanziari, lo stesso non si potrà dire per il 2020 in quanto l’acconto complessivo resta fissato al 100% (50% + 50%), con l’aggravio che il primo (per chi è tenuto a versarlo) sarà maggiore rispetto a quanto dovuto sino ad ora.