I contribuenti che applicano i nuovi ISA 2019 avranno più tempo, fino al 30 settembre 2019, per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo e a titolo di acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2019. La previsione è contenuta nel decreto Crescita. L’iniziativa è sicuramente apprezzabile, ma il testo fa sorgere non poche incertezze circa l’ambito applicativo della proroga. Se non si interverrà nuovamente, in mancanza di chiarimenti, potranno essere commessi errori. Tuttavia, diversamente dal passato, la proroga è stata annunciata con ampio anticipo senza arrivare, come di consueto, sul filo di lana. Ambito applicativo della proroga La proroga fa riferimento ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze. Sono dunque esclusi i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’art. 54, comma 1, TUIR, superiori a 5.164.569 euro. In base ad un’interpretazione letterale della disposizione, la proroga dal 30 giugno al 30 settembre è collegata alla coesistenza di due presupposti: - l’approvazione dell’ISA con riferimento alla singola attività economica, - il mancato superamento della predetta soglia di ricavi o compensi. Dovrebbe essere dunque ininfluente, al fine di beneficiare della proroga, che il contribuente non sia soggetto agli ISA in quanto ha determinato il reddito con il regime di vantaggio o forfetario di cui all’art. 1 della legge n. 190/2014. Se questa interpretazione fosse confermata potrebbero beneficare del maggior termine anche i contribuenti che in realtà non hanno alcuna esigenza di beneficiare del maggior termine essendo in grado di calcolare le imposte senza difficoltà e senza aver subito il ritardo dovuto alla pubblicazione del nuovo software. Questa precisazione è rilevante in quanto la stampa specializzata ha evidenziato, subito dopo la notizia del nuovo termine del 30 settembre, come i predetti contribuenti siano in realtà esclusi dalla proroga del termine di versamento. La soluzione è logica, ma si pone in contrasto con il dato letterale della disposizione. L’Agenzia delle Entrate dovrà chiarire il punto. I tributi interessati e la nuova data La disposizione fa riferimento ai termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, quindi per l’IRPEF, le relative addizionali, l’IRAP, nonché l’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre. I termini che scadono all’interno del predetto arco temporale sono prorogati al 30 settembre prossimo. Al fine di individuare i nuovi termini, qualora il contribuente intenda avvalersi della possibilità di rateazione, si deve tenere conto di quanto previsto dall’art. 20, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 241/1997. Il comma 1 prevede che la rateazione può riguardare le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS. Il successivo comma 4 prevede che “i versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA, ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti”. Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi precisano che i titolari di partita IVA possono effettuare il versamento in sei rate alle seguenti scadenze: 1° luglio; 16 luglio; 20 agosto; 16 settembre; 16 ottobre; 18 novembre. Questa indicazione deve essere “letta” alla luce della nuova previsione secondo cui le prime quattro rate, la cui scadenza è compresa nell’arco temporale tra il 30 giugno ed il 30 settembre, scadono tutte in corrispondenza di tale ultima data. In buona sostanza il contribuente si troverà a dover versare quattro rate insieme con l’unica scadenza del 30 settembre. Successivamente, il 16 ottobre e il 16 novembre dovrà versare, rispettivamente, la quinta e la sessa rata. La proroga riguarda anche i contribuenti che partecipano a società, associazioni e a imprese familiari che applicano il regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR a condizione che i soggetti “partecipati” debbano applicare i nuovi ISA 2019.