In tema di rimborso IRAP a seguito di rideterminazione della base imponibile in forza di una sentenza favorevole al contribuente, con la risposta n. 186 del 26 settembre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che viene in soccorso il c.d. "rimborso anomalo" previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546/92; pertanto, il termine biennale per la presentazione della richiesta di rimborso decorre dalla data in cui tale sentenza è divenuta definitiva. Con specifico riferimento all'IRAP, va ricordato che l'articolo 50 del decreto legislativo n. 446/1997, istitutivo di tale imposta, ha tra l'altro previsto che «6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. [...]». Norma di riferimento, è dunque, per i rimborsi, l'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973, secondo cui «Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. [...]». Nessun dubbio, quindi, che anche per l'IRAP, «in caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, il soggetto che ha effettuato il versamento, può, in base al primo comma dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973, presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza di quattro anni dalla data del versamento stesso. L'istanza di rimborso deve essere presentata all'Ufficio locale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto richiedente» (così già la risoluzione n. 80/E del 31 marzo 2003). Ciò premesso, nel caso di specie il versamento dell'imposta era in origine dovuto (nell'an e nel quantum), difettando i presupposti per l'applicazione delle norme richiamate. Rispetto a questa lacuna, soccorre tuttavia il c.d. "rimborso anomalo" previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 secondo cui «[...] La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione», il quale costituisce norma di chiusura del sistema, come peraltro più volte osservato anche dalla Corte di Cassazione: «[...] secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, cui il Collegio intende dare continuità, "in tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione" (Cass., sez. 6, Ordinanza n. 32309 del 11/12/2019; Cass., Sez. T, Sentenza n. 3575 del 16/02/2010)» (cfr., ex multis, Cassazione, ordinanza 25 settembre 2023, n. 27315).