È possibile iscrivere ipoteca sui beni oggetto di fondo patrimoniale se il debito per cui si procede sia stato contratto per motivi non estranei ai bisogni della famiglia ovvero il titolare del credito non è a conoscenza dell’estraneità a detti bisogni. In ogni caso grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’assenza dei presupposti per l’iscrizione ipotecaria in questione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10166 del 28 maggio 2020. IL FATTO L’Agente della Riscossione iscriveva un’ipoteca su alcuni immobili (ex art. 77 DPR n. 602/1973). La contribuente, coniuge del debitore, proponeva ricorso eccependo che i beni in questione erano oggetto di fondo patrimoniale e quindi era illegittima l’iscrizione ipotecaria sugli stessi. La CTP respingeva le domande che però erano accolte in sede di appello. La CTR infatti riteneva corretta la posizione esposta dalla contribuente atteso che: i) il fondo non risponde dei debiti tributari del coniuge contratti nell’esercizio della propria attività o professione; ii) il Fisco doveva dimostrare che il credito tributario per il quale si agiva sia riconducibile alle necessità della famiglia; iii) l’impossibilità di iscrivere ipoteca sui beni del fondo patrimoniale riguarda anche i debiti assunti prima della costituzione dello stesso. L’Agente della Riscossione impugnava la decisione di secondo grado rilevando in sintesi che la CTR avesse invertito l’onere della prova e non aveva considerato che il debito tributario (Irap ed Iva) riguardasse imposte derivanti dall’attività di gestione proprio del fondo patrimoniale. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’Agente della Riscossione. Come da costante giurisprudenza di legittimità, l’esattore può iscrivere ipoteca sui beni del coniuge o del terzo conferiti nel fondo patrimoniale se il relativo debito sia stato contratto per motivi non estranei ai bisogni della famiglia, ovvero quando il titolare del credito, per il quale l’Agente della Riscossione procede, non conosceva l’estraneità ai bisogni familiari. Dunque occorre sempre verificare se il debito per il quale si agisce sia stato contratto per la soddisfazione di detti bisogni, con la precisazione che tale finalità non ricorre solamente in base al fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa. L’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale a garanzia di obbligazioni tributarie è dunque ammissibile solo se sussistono le condizioni suindicate, ma grava sul debitore che intende avvalersi del regime dell’impignorabilità di tali beni l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore. Sulla base di tali principi la sentenza della CTR risultava illegittima sotto diversi aspetti. Innanzitutto aveva erroneamente escluso a priori che il fondo patrimoniale non potesse rispondere del debito fiscale assunto da coniuge per la propria attività o professione. Inoltre i giudici di appello avevano posto sull’Agente della Riscossione, invece che sul contribuente, l’onere della prova in merito all’esistenza o meno del collegamento tra il debito contratto ed i bisogni della famiglia. Pertanto la sentenza è stata cassata con rinvio.