L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad alcuni quesiti, ha fornito alcune risposte in merito alla disciplina degli iperammortamenti e del bonus aggregazioni. Iperammortamento Per quanto concerne il primo aspetto, in un quesito si chiedeva conferma in merito all’applicabilità della disciplina degli iperammortamenti per l’acquisto di un bene che, a fronte di un ordine accettato con versamento di un acconto del 20% nel dicembre 2018, venga ad essere consegnato nel 2020. Si ricorda che la disciplina degli iperammortamenti è stato introdotta dall’articolo 1 comma 9 della legge di Bilancio 2017 e successivamente prorogata per il 2018 e 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018 (2019) il soggetto interessato a fruire della abbia proceduto ad effettuare un ordine di acquisto accettato dal venditore ed effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La legge di Bilancio 2019, oltre alla proroga della disciplina, ha rimodulato la misura dell’agevolazione modificando le percentuali di maggiorazione in base a scaglioni diversificati a seconda del valore degli investimenti. Nel rispondere al quesito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la prenotazione dell’acquisto effettuata entro il 31 dicembre 2018, attraverso l’accettazione dell’ordine e il pagamento dell’acconto nella misura del 20%, consente di incardinare l’investimento nella disciplina prevista dalla legge di Bilancio 2019 e permette al contribuente di accedere all’iperammortamento a condizione che l’investimento venga effettuato entro il 31 dicembre 2020. In tal caso l’investitore potrà fruire dell’iperammortamento secondo le modalità e le condizioni previste dall’articolo 1 commi 60 e seguenti della legge di Bilancio 2019. La soluzione delle Entrate è coerente con il contenuto dell’articolo 1 comma 196 della legge di Bilancio 2020 che prevede l’inapplicabilità del nuovo credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali consegnati nel 2020 per i quali sia stata effettuata la prenotazione entro il 31 dicembre 2019. Bonus aggregazioni Rispondendo ad un ulteriore quesito sul bonus aggregazioni per le operazioni straordinarie, riproposto dall’articolo 11 del D.L. n. 34/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di disapplicazione del regime di decadenza ivi previsto. In particolare, la disposizione in esame stabilisce che le società che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2022, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro. Allo stesso modo, nell’ipotesi di operazioni di conferimento di azienda si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dalla società conferitaria a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente i 5 milioni di euro. Nel quesito posto all’Agenzia delle Entrate si chiedevano chiarimenti in merito all’ipotesi di decadenza prevista dal comma 6 del citato articolo 11, ai sensi del quale la società risultante dall’aggregazione, che nei primi quattro periodi d’imposta dall’operazione ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie, ovvero ceda i beni precedentemente iscritti o rivalutati, decade dall’agevolazione. Trattandosi di disposizione antielusiva speciale, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che tali previsioni sono disapplicabili esclusivamente presentando un’istanza di interpello disapplicativo in conformità all’art. 11 comma 2 dello Statuto del Contribuente.