Moratoria in vista per l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri. È quanto prevede un emendamento al decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), all’esame delle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, in scadenza entro la fine di giugno. Sul filo di lana, quindi, ai contribuenti che effettuano vendite al dettaglio ex art. 22, D.P.R. n. 633/1972 - già alle prese con le tante novità che il 1° luglio 2019 porta con sé (basti pensare all’introduzione della nuova tempistica per l’emissione delle fatture) - viene concesso più tempo per effettuare l’invio telematico dei dati dei corrispettivi, ossia entro 12 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, determinata ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 633/1972 (e non più a fine giornata). Non solo, ma per il primo semestre di vigenza dell’adempimento in questione - decorrente dal 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri - la trasmissione dei dati potrà avvenire entro un mese dalla data di effettuazione dell’operazione senza che siano irrogate le sanzioni di cui all’art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015. In termini operativi, ciò vuol dire che se un ristoratore trasmette i dati relativi ai corrispettivi per i servizi resi in data 3 luglio 2019 entro il 2 agosto 2019 non troveranno applicazione né le sanzioni di cui all’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997: - 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato con un minimo di 500 euro in caso di mancata emissione degli scontrini e ricevute fiscali ovvero emissione degli stessi con dati inferiori rispetto a quelli reali - da 250 a 2.000 euro in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione né quella di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, se nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, ossia la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In cosa consiste l’adempimento Ma andiamo con ordine e ricostruiamo le fasi principali di questo nuovo adempimento inserito dal decreto fiscale 2019. L’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del decreto IVA memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'art. 24, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 (registro dei corrispettivi). Le previsioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro. Tax credit misuratori fiscali A tal fine, i contribuenti dovranno dotarsi di registratori di cassa adeguati, ossia capaci di memorizzare e trasmettere telematicamente i dati all’Agenzia delle Entrate. In termini concreti, è necessario sostituire i registratori di cassa con registratori telematici ovvero con nuovi strumenti tecnologici che abbiano le caratteristiche tecniche indicate dal provvedimento n. 182017/2016, ossia con strumenti capaci di garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati memorizzati. Al fine di rendere meno oneroso tale adattamento, ai contribuenti viene riconosciuto per gli anni 2019 e 2020 un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenute per l’acquisto del registratore telematico e di 50 euro nel caso di adattamento di quello di cui sono già in possesso. Tale credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 - utilizzando il codice tributo 689 - già a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese nel quale viene registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale. A tal proposito si ricorda che il pagamento del corrispettivo deve necessariamente avvenire con strumenti tracciati. Esoneri Con la pubblicazione del D.M. 10 maggio 2019 sono stati individuati due tipi di esoneri: a) esoneri a regime: in tale categoria sono ricomprese le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli a mano, per le quali i biglietti di trasporto assolvono alla funzione di certificazione fiscale, le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei, treni nel caso di trasporto internazionale; b) esoneri concessi fino al 31 dicembre 2019: sono annoverate le operazioni effettuate in via marginale (ossia i cui ricavi e compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari del 2018) rispetto a quelle esonerate dall’obbligo della certificazione dei corrispettivi, quelle legate al trasporto pubblico, quelle soggette agli obblighi di fatturazione. Le operazioni andranno certificate mediante l’emissione di un documento commerciale che sostituirà lo scontrino e la ricevuta fiscale. Resta comunque la possibilità per il cliente di richiedere l’emissione della fattura all’atto dell’effettuazione dell’operazione. Il documento commerciale che dal 1° luglio verrà emesso al posto di scontrini e ricevute deve contenere le seguenti informazioni: - data e ora dell’emissione; - numero progressivo; - ditta; - denominazione o ragione sociale; - nome e cognome dell’emittente; - ubicazione dell’esercizio; - descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; - ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato. Tale documento ha essenzialmente valenza civilistica, ma laddove la sua emissione sia esplicitamente richiesta dal cliente con la puntuale indicazione del suo identificativo fiscale, all’atto dell’effettuazione dell’operazione, lo stesso assume anche valenza fiscale. Regime sanzionatorio Il mancato adeguamento agli obblighi di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, comporta l’applicazione delle sanzioni per l’omessa memorizzazione e trasmissione telematica, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri di cui all’art. 6, comma 3 e all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997. In particolare, l’art. 6, comma 3 disciplina la mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali nonché l’emissione degli stessi per importi inferiori: in tal caso si applica la sanzione pari al 100% dell’importo non documentato, con un minimo di 500 euro. Tale sanzione si applica anche nel caso di mancata annotazione nel registro di emergenza nel caso di mancato o irregolare funzionamento dei sistemi. Si segnala infine che se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. Per effetto dell’emendamento al decreto Crescita, tali sanzioni non trovano applicazione in caso di violazioni eventualmente commesse nel primo semestre di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione elettronica dei dati dei corrispettivi.