L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 687 dell'8 ottobre 2021 riguardante gli investimenti effettuati per il tramite di piattaforme di peer to peer lending. L'articolo 1, commi 43 e 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) disciplina la modalità di tassazione dei redditi percepiti da persone fisiche, non esercenti attività d'impresa, in relazione agli investimenti effettuati per il tramite di piattaforme di peer to peer lending (c.d. P2P Lending). In particolare, il comma 43 ha inserito la lettera d-bis) al comma 1 dell'articolo 44 del Tuir, prevedendo che costituiscono redditi di capitale i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia. Il successivo comma 44, dell'articolo 1 della medesima legge di bilancio 2018, inoltre, ha stabilito che i predetti gestori operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tale ritenuta, attualmente stabilita nella misura del 26 per cento, trova applicazione a titolo d'imposta sui proventi derivanti da investimenti su piattaforme di P2P Lending in presenza delle seguenti due condizioni: - la natura del soggetto finanziatore, che deve essere esclusivamente una persona fisica al di fuori dell'esercizio di una attività d'impresa; - la qualifica del gestore della piattaforma, che deve essere un intermediario finanziario iscritto all'albo o un istituto di pagamento ai sensi della normativa prevista, rispettivamente, dagli articoli 106 e 114 del TUB, autorizzato dalla Banca d'Italia. Il Gestore non può applicare la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi erogati attraverso la piattaforma on-line in relazione ai finanziamenti di P2P Lending, se non riveste la qualifica di intermediario finanziario iscritto all'albo e neanche quella di istituto di pagamento, autorizzato dalla Banca d'Italia. In tal caso è applicabile la disciplina prevista per gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti. In ogni caso i suddetti redditi costituiscono per il percettore redditi di capitale. Qualora non risulti applicabile la disciplina fiscale di cui ai commi 43 e 44 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, ai fini della tassazione dei proventi derivanti dai finanziamenti trova applicazione l'articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973. Il primo periodo di tale disposizione stabilisce che i sostituti d'imposta operano una ritenuta del 12,50 per cento (ora 26 per cento) a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. La predetta ritenuta si applica, invece, a titolo d'imposta sui redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti, anche nell'ipotesi in cui detti redditi siano conseguiti nell'esercizio di impresa commerciale.