Agenzia delle Entrate - Risposta n. 368 del 6 settembre 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 368 del 6 settembre 2019 in tema di investimenti indiretti in start up innovative. Il decreto legge n. 179 del 2012 ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative. La disciplina in questione è stata oggetto di diversi interventi normativi di modifica. In particolare, il decreto all’art. 29, al fine di incentivare gli investimenti in start up innovative, riconosce determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente, sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle predette start up innovative. Gli incentivi fiscali in questione sono destinati sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche e consistono in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni o di deduzioni. Le modalità di attuazione della norma sono stabilite dal decreto attuativo del 25 febbraio 2016, che ai fini della definizione delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative, prevede che si intendono quelle società che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati. Per espressa previsione normativa, sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa. In caso di investimento indiretto per il tramite di altre società di capitali, sono agevolati i conferimenti in denaro che determinano una effettiva capitalizzazione anche della società intermediaria. Sono, pertanto, agevolati i conferimenti in denaro a fronte dei quali sia la start up innovativa che la società intermediaria, in sede di costituzione o in sede di aumento del capitale sociale, rilevano un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote. In tema di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, l'articolo 2481-bis del codice civile stabilisce che se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito. L’Agenzia delle Entrate quindi ritiene che si è davanti a una effettiva capitalizzazione, quando sia la start up innovativa sia la società intermediaria rilevano un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote, seppur in considerazione delle peculiari modalità di conferimento utilizzate. In questi casi la società può rilasciare la certificazione richiesta dal decreto attuativo, al fine di consentire ai sottoscrittori persone fisiche di beneficiare della detrazione IRPEF. Il conferimento rileva nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese da parte della start up innovativa, anche nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in startup innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile. Il periodo di imposta coincide normalmente con quello in cui il conferente ha diritto ad operare la detrazione, se soggetto IRPEF, ovvero la deduzione dal proprio reddito complessivo, se soggetto IRES. In caso di sottoscrizioni di aumenti di capitale l'investimento si considera effettuato alla data del deposito per l'iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento del capitale sociale della start up innovativa ovvero alla data in cui viene depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese l'attestazione da parte degli amministratori dell'avvenuto aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2444 del codice civile per le società per azioni e 2481-bis, ultimo comma, per le società a responsabilità limitata. Il legislatore ha voluto in tal modo garantire a presidio dell’effettività del capitale sociale che vengano agevolati solo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento di capitale, specificando che: anche per quanto riguarda gli investimenti indiretti nelle start up innovative, i conferimenti rilevanti sono agevolabili nel periodo d’imposta in cui si perfeziona l’aumento di capitale nella start up innovativa. L'investimento nella start up innovativa assume quindi rilevanza, anche ai fini delle agevolazioni di cui al citato articolo 29 per i soggetti che hanno investito nella società intermediaria, nel periodo d'imposta del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale della start up è stato eseguito ai sensi dell’articolo 2481-bis del codice civile.