Interventi “energetici” sulla casa: il codice per cedere l’ecobonus
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello di pagamento F24, da trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 74/E del 5 agosto 2019
È possibile cedere il credito corrispondente alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica anche per i lavori effettuati sulle singole unità immobiliari, come previsto dall’articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del Dl n. 63/2013. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2019 ne sono state definite le modalità di attuazione.
La detrazione spettante per l’ecobonus può essere usufruita in dieci quote annuali di pari importo e il provvedimento direttoriale ha previsto che anche il credito ceduto sia ripartito in altrettante quote utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
La risoluzione n. 74/E del 5 agosto 2019, per esigenze di semplificazione, conferma l’utilizzo del codice tributo 6890, denominato “Ecobonus – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”, già istituito con la precedente risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018, per l’utilizzo in compensazione dei crediti ceduti.
Al momento della compilazione del modello F24 il codice tributo andrà riportato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nel caso in cui il cessionario debba riversare il credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
I crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni; affinché tali crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti stessi, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Nel modello F24, nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito ceduto, nel formato “AAAA”.
Ad esempio, per le spese sostenute nel 2018, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2019”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota (fruibile dal 1° gennaio 2020), dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2020” e così via. La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.
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