È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 104 del 4 luglio 2024 “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del terzo settore”, che apporta importanti modifiche ed integrazioni al Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) e alcune novità nella disciplina delle imprese sociali (D.Lgs. n. 112/2017). Cosa cambia per i bilanci Tra le novità al Codice del terzo settore, spiccano quelle in materia di predisposizione e deposito dei bilanci, che semplificano gli adempimenti per gli enti di minori dimensioni. In particolare, con le modifiche introdotte con l’articolo 4: - per gli enti privi di personalità giuridica, viene aumentato a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale è consentito redigere il bilancio annuale nella forma del rendiconto per cassa; - per tutti gli enti del terzo settore (compresi quelli con personalità giuridica) con ricavi non superiori a 60.000 euro, viene introdotta la possibilità di predisporre un rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata, - si consente agli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, che non rivestono la qualifica di impresa sociale, di redigere il bilancio d’esercizio secondo gli schemi e il contenuto previsti per il bilancio ordinario degli Enti del Terzo Settore; - vengono modificati i termini per la presentazione dei rendiconti e dei bilanci presso il RUNTS. In particolare, a seguito della modifica, il deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore deve avvenire ogni anno presso il RUNTS entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Viene inoltre disposto che per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (di cui all’articolo 13, comma 4, del Codice del Terzo Settore), detto deposito deve avvenire presso il registro delle imprese entro 60 giorni dall’approvazione degli indicati documenti contabili; - viene introdotto un termine minimo di almeno trenta giorni di tempo, in caso di diffida degli uffici RUNTS, per adempiere a mancati o incompleti depositi o aggiornamenti di documenti e informazioni. A seguito della modifica, in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui all’articolo 48 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro. Cosa cambia per lo svolgimento delle assemblee Quanto alle modalità di svolgimento delle assemblee, intervenendo sul comma 4 dell'articolo 24 del Codice del terzo settore, si prevede come regola generale che, salvo espresso divieto dell’atto costitutivo o dello statuto dell’ente, gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l’espressione del voto per corrispondenza. Come cambiano i limiti dimensionali per la nomina dell’organo di controllo e del revisore legale Con la legge vengono inoltre aumentate le soglie per la nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti, fissate, rispettivamente, dagli articoli 30 e 31 del Codice del terzo settore. In base ai nuovi limiti: 1) nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando sono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro; - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro; - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità; 2) le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1,5 milioni di euro; - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro; - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. Quali sono le novità per le imprese sociali Alcune delle novità contenute nella legge interessano anche le imprese sociali. Nel dettaglio: - per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione, è previsto che l’iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali sia efficace anche ai fini dell’acquisto della personalità giuridica (articolo 4, comma 1, lettera b); - per le fondazioni con qualifica di impresa sociale, viene disposto che i controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del Codice civile saranno esercitati dal registro delle imprese (articolo 4, comma 1, lettera b); - viene fissata al 3% la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali destinano a fondi destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali (articolo 5). Quali sono le ulteriori novità Altre novità apportate della legge riguardano: - le reti associative. In particolare, con l’aggiunta del comma 2-bis all’articolo 41 del Codice del terzo settore, viene previsto che qualora una rete associativa, successivamente all’iscrizione nel RUNTS, diminuisca il numero dei propri associati al di sotto di quello stabilito dalla legge, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dal RUNTS; - le sponsorizzazioni per le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD). Con la nuova disposizione, viene chiarito che per gli enti del terzo settore anche iscritti al Registro nazionale delle ASD è fatta salva l’applicazione della disciplina delle sponsorizzazioni di cui all’articolo 9, comma 1-bis, D.Lgs. n. 36/2021, a condizione che i proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche; - il rapporto tra dipendenti e volontari nelle associazioni di promozione sociale (APS) fissato dall’articolo 36 del Codice del Terzo Settore. In base alla nuova soglia, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del Codice del Terzo Settore, relativamente alla prevalenza dell’attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati; - i soggetti ammessi a presentare domanda di iscrizione nel RUNTS. Con la modifica dell'articolo 47 del Codice del terzo settore, si prevede che il legale rappresentante dell’ente, o il legale rappresentante della rete associativa cui l’ente aderisce, possono nominare un delegato da incaricare ai fini dell’iscrizione al RUNTS dell’ente stesso; - l’esonero della responsabilità solidale in materia di successioni e donazioni (articolo 36, D.Lgs. n. 346/1990) e dispensa oneri successori (articolo 705, codice civile).