Compatibilità tra attività lavorativa autonoma e dipendente e integrazione salariale ma limitata alle sole giornate in cui coincidono. Decadenza del lavoratore in caso di mancata comunicazione preventiva alla competente sede territoriale INPS. Efficacia della comunicazione preventiva obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro. Lo prevede il testo del DDL Lavoro, approvato dalla Camera dei Deputati, che mira a ridurre la “dipendenza” esclusiva dalle misure di integrazione salariale oltre a favorire nuove opportunità lavorative. L’attuale normativa Il diritto al trattamento di integrazione salariale e la compatibilità dello stesso con eventuale altra attività lavorativa, è regolamentata dall’art. 8 del D.Lgs. n. 148/2015 con le modifiche apportate dalla l. n. 234/2021. In particolare, la formulazione ante DDL Lavoro prevede che: - il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate; - qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro. Viene inoltre previsto che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attività lavorativa e che le comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di instaurazione del rapporto di lavoro sono valide al fine dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione. Cosa prevede il DDL Lavoro Il DDL Lavoro riscrive integralmente la disposizione di legge andando a stabilire che: - il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. - lo stesso lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa. - si conferma che le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di instaurazione del rapporto di lavoro sono valide al fine dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione ma con una particolarità. Rispetto alla formulazione precedente viene meno qualsiasi differenziazione a seconda della tipologia contrattuale e alla durata della stessa. Si ammette pertanto una compatibilità con qualsiasi attività di lavoro, dipendente o autonoma, fermo restando il mancato riconoscimento dell’integrazione salariale per le giornate di lavoro prestate. Come riportato anche nella Relazione illustrativa allegata al disegno di legge, la norma, disponendo l’esclusione dal diritto al trattamento in oggetto per le giornate di lavoro effettuate e consentendo conseguentemente la fruizione del medesimo trattamento per le giornate non oggetto di prestazione lavorativa, va ad applicare un orientamento giurisprudenziale (Cassazione n. 12487/1992) secondo il quale “lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa”. Sempre in materia di compatibilità con l’attività di lavoro autonomo o subordinato e cumulabilità del relativo reddito si ricorda l’INPS, con la circ. n. 107/2010, oltre ad esplicitare l'incompatibilità di ogni rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato con i trattamenti in oggetto, ha anche ribadito un orientamento giurisprudenziale in base al quale, qualora il lavoratore dimostri che il compenso per l’attività lavorativa svolta è inferiore all'integrazione stessa, avrà diritto ad una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’integrazione salariale spettante e il reddito percepito. Per quanto riguarda l’efficacia delle comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro, si esclude che le comunicazioni in ordine al rapporto di lavoro rese dalle agenzie di somministrazione siano valide al fine dell’assolvimento del suddetto obbligo di comunicazione gravante sul lavoratore. Tale validità resta confermata per le comunicazioni rese dagli altri soggetti previsti dalla normativa vigente (datori di lavoro pubblici e privati). La posizione della giurisprudenza In merito all’obbligo di comunicare l’inizio di una attività lavorativa da parte del lavoratore destinatario delle integrazioni salariali, si segnala che la Cassazione si è espressa nel 2021 (sentenza n. 3116/2021) e più recentemente con la sentenza n. 34740/2023. In particolare, con quest’ultima la Sezione Lavoro ha stabilito il principio secondo cui: - lo svolgimento, durante il periodo di cassa integrazione, dell'attività lavorativa presso terzi fa venir meno il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate; - non si verifica la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi dell'altra attività lavorativa. - la ratio della disposizione in esame è quella di evitare l'erogazione della integrazione in concomitanza con lo svolgimento di un'attività sostitutiva di quella, sospesa del tutto o ridotta, in ragione della quale l'indennità viene corrisposta. - l'esecuzione di attività di lavoro, autonomo o subordinato, durante il periodo di cassa integrazione determina unicamente la sospensione o la riduzione del trattamento di integrazione salariale ma non provoca la cessazione, neanche temporanea, del rapporto di lavoro originario che continua a rimanere sospeso nei suoi principali obblighi. Disciplina ante DDL Lavoro Disciplina post Attività lavorativa pari o inferiore a 6 mesi Sospensione integrazione salariale Perdita integrazione salariale per le giornate lavorate Attività lavorativa superiore a 6 mesi Perdita integrazione salariale per le giornate lavorate Attività lavorativa autonoma Obbligo di comunicazione INPS Preventiva alla competente sede territoriale INPS Conseguenza mancata comunicazione Decadenza diritto integrazioni salariali Assolvimento obbligo comunicazione preventiva Mediante comunicazione obbligatoria instaurazione rapporto di lavoro e delle imprese fornitrici lavoro temporaneo Mediante comunicazione obbligatoria instaurazione rapporto di lavoro