Inpgi - Circolare n. 4 del 3 marzo 2020 A seguito dell’approvazione ministeriale della fine del mese di febbraio, il 3 marzo scorso l’INPGI ha emanato la circolare n. 4 illustrativa delle modalità e dei termini per il condono dei contributi dovuti e non versati, dalle aziende editoriali, sino a tutto il 25 febbraio 2020. La sanatoria prevede il versamento di “somme aggiuntive” di importo inferiore alle sanzioni altrimenti dovute, per un importo variabile che, comunque, non eccede il 25% dei contributi non versati. Per fare domanda, c’è tempo fino al 31 agosto 2020. Condono INPGI Il 24 ottobre 2019, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), ha adottato l’atto n. 47/19 con il quale - avvalendosi della propria potestà normativa in materia di sanzioni, nei limiti di quanto disposto dalla l. n. 140/1997 - ha deliberato la facoltà, per le aziende editoriali, di sanare le inadempienze contributive che si erano già verificate e quelle che si fossero verificate entro la data di approvazione di tale atto da parte dei Ministeri vigilanti. Il 25 febbraio scorso, con nota n. 2178/2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato la sanatoria deliberata dall’INPGI. Di conseguenza, l’INPGI ha emanato la circolare n. 4 del 3 marzo 2020, che illustra termini e condizioni di questa sanatoria. Vediamo, di seguito, modalità, termini e condizioni per fruirne. Agevolazioni di pagamento Nei casi di evasione od omissione contributiva, la sanatoria delle inadempienze determinatesi – nei confronti della Gestione previdenziale INPGI destinata ai giornalisti in rapporto di lavoro dipendente, sino a tutto il 25 febbraio 2020 (data dell’approvazione ministeriale del condono) - anche ove non ancora accertate o notificate – potranno essere sanate con la seguente modalità: 1) integrale pagamento della contribuzione dovuta e non versata; 2) pagamento di una somma aggiuntiva, sostitutiva delle sanzioni civili ordinariamente dovute, pari al 3% annuo dei contributi non pagati. Tali somme aggiuntive non possono comunque eccedere l’importo massimo pari al 25% dei contributi non pagati. Aziende editoriali interessate Possono fruire della sanatoria i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi previdenziali, di legge e/o contrattuali, debitori per l’omissione e/o il ritardo di pagamento. La sanatoria potrà riguardare i soggetti già iscritti, che quelli di prima iscrizione, con riferimento ai periodi contributivi che possono essere sanati, quindi, fino al 25 febbraio 2020 e con riferimento all’ultimo periodo di paga di gennaio 2020. La sanatoria può essere richiesta anche con riferimento a debiti che siano già oggetto di rateazione o di contenziosi sia in sede amministrativa che giurisdizionale. In tale ultimo caso, la sanatoria è ammessa, quale che sia il grado di giudizio pendente alla data della domanda. Va precisato tuttavia – come specifica l’INPGI nella circolare n. 4/2020 - che non è ammessa la presentazione di domande di condono “con riserva di ripetizione”, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4918/98. Di conseguenza: - nei casi di controversia amministrativa, l’azienda che intenda avanzare domanda di condono deve esplicitare una dichiarazione di riconoscimento del debito contributivo chiesto in sanatoria; - in caso di contenzioso giurisdizionale pendente deve, inoltre, effettuare la formale rinuncia agli atti di causa relativamente alle somme oggetto dell’istanza di sanatoria. Di pari passo con l’analoga rinuncia che verrà sottoscritta dall’INPGI, nel caso in cui abbia promosso azioni giudiziali contro l’azienda, ovviamente previa dichiarazione di riconoscimento del debito contributivo da parte dell’azienda stessa. Presentazione delle istanze Le istanze vanno presentate all’INPGI, entro e non oltre 180 giorni dalla data di approvazione ministeriale del 25 febbraio 2020, ovverosia entro il termine tassativo di lunedì 31 agosto 2020. Ai fini dell’accertamento del rispetto del predetto termine fa fede il timbro postale, per le richieste inoltrate a mezzo posta, ovvero di “inoltro della PEC”. L’importo complessivamente dovuto a sanatoria – ossia contribuzione e somme aggiuntive – può essere versato in unica soluzione ovvero in modalità rateale. In tale ultimo caso verrà applicato un interesse di dilazione al tasso di interesse dell’1,5 % annuo e la durata della rateizzabilità sarà la seguente. Fino a: - 12 mesi, se l’importo in rateazione è inferiore ad euro 20.000; - 24 mesi, se l’importo in rateazione è compreso tra euro 20.001 ed euro 50.000 euro; - 36 mesi, se l’importo in rateazione è superiore ad euro 50.001 euro. Nella domanda di sanatoria, il datore di lavoro dovrà indicare il numero delle rate mensili attraverso le quali intendono completare il pagamento. N.B. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta - per il debito residuo - la decadenza dai benefici del condono, e quindi: 1) l’avvio a recupero crediti del debito residuo; 2) il ripristino e l’addebito delle sanzioni ordinarie nella loro misura intera. Nel caso in cui la domanda di condono riguardi somme già oggetto di rateazione (limitatamente alle rate future), l’importo dovuto a sanatoria potrà essere pagato in un’unica soluzione ovvero nel medesimo numero di rate mensili di cui sopra (da 12 a 36), ma col vincolo per il quale le stesse non potranno essere superiori al numero di rate del piano di ammortamento precedentemente in corso non ancora scadute al momento della presentazione della domanda di condono. Modalità di presentazione e di pagamento Il pagamento delle somme dovute (che sia in unica soluzione o ratealmente) deve essere effettuato utilizzando il modello F24/accise, indicando il codice tributo “CR01”. Il modulo per la presentazione della domanda di condono, denominato "COND. 47/2019", è reperibile nella sezione modulistica del sito internet dell’Istituto. La richiesta dovrà essere presentata, debitamente compilata e sottoscritta, entro e non oltre il 31 agosto 2020. L’INPGI, verificata la domanda e la documentazione allegata, comunicherà all’azienda – “a stretto giro di posta” - l’ammissione al condono e i termini per il versamento delle somme dovute.