Il datore è responsabile nei confronti del prestatore deceduto quando non abbia fornito le principali regole in materia di sicurezza. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27242 del 1° ottobre 2020. IL FATTO Il socio lavoratore - all'oscuro delle corrette tecniche di abbattimento degli alberi - aveva commesso un errore e la pianta era caduta in direzione del prestatore che moriva per un infarto. La colpa del datore era per negligenza, imprudenza e imperizia e in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e in particolare per aver omesso di indicare nel documento di valutazione dei rischi lavorativi le idonee misure di prevenzione e protezione attuate in relazione alle mansioni di operaio addetto all'abbattimento delle piante. Entrando nella vicenda il lavoratore era intento ad abbattere i pioppi. Dopo aver proceduto a realizzare la cosiddetta "tacca di direzione" alla base dell'albero per determinare appunto la direzione di caduta, la pianta cadeva ma urtava con i rami l'albero vicino andando a colpire il torace del lavoratore con esito fatale per quest'ultimo. Il figlio ha evidenziato, peraltro, che il padre deceduto, non si allontanasse dalla pianta quando iniziava a tirarla con il cavo (pratica corretta), ma ha precisato che si allontanasse solo nella fase finale del taglio, ovvero quando la pianta stava ormai per cadere con tutti i rischi del caso. In altre parole il prestatore non aveva mai ricevuto alcuna istruzione e formazione sul punto e aveva adottato una tecnica operativa rischiosa che l'azienda per cui lavorava non aveva cercato in alcun modo di modificare. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE A tal proposito i Supremi giudici hanno ravvisato una mancanza di formazione (trasferire ai lavoratori conoscenze utili per lavorare in sicurezza); informazione (come ridurre i rischi sull'ambiente di lavoro) e addestramento (come usare correttamente le attrezzature). La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato orientamento della Cassazione che individua nell'obbligo di fornire adeguata formazione ai lavoratori, uno dei principali oneri gravanti sul datore di lavoro, e in generale sui soggetti preposti alla sicurezza del lavoro. Respinto in definitiva il ricorso del datore per tutte le inadempienze a suo carico.