Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa): ultimi chiarimenti Il CNDCEC ha pubblicato un documento in data 20 settembre 2019 dal titolo “Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa): ultimi chiarimenti”. L’analisi dei Commercialisti muove dall’analisi degli aspetti principali della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2018, alla luce dei più recenti interventi di prassi resi dall’Agenzia delle entrate con le circolari n. 17/E del 2 agosto 2019 e n. 20/E del 9 settembre 2019. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono stati previsti dall’art. 9-bis del D.L. 50/2017, e sostituiscono, dal periodo d’imposta 2018, i previgenti studi di settore. Opera per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, con l’obiettivo di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare il contribuente all’assolvimento degli obblighi tributari. L’applicazione degli Isa Nello specifico, lo strumento ha trovato la concreta implementazione normativa soltanto nel corso del 2019, con la pubblicazione dei decreti ministeriali 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018 di approvazione di 175 ISA e relative note metodologiche e le successive modifiche approvate con i decreti ministeriali 27 febbraio 2019 e 9 agosto 2019, del provvedimento direttoriale di attuazione del regime premiale del 10 maggio 2019 n. 126200, nonché la sua implementazione operativa con la messa a disposizione il 10 giugno dei dati precompilati e del software necessario per il calcolo del punteggio di affidabilità fiscale. Ovviamente, i ritardi per gli strumenti applicativi hanno indotto il legislatore, come richiesto dal CNDCEC, a prorogare i termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo 30 giugno 2019-30 settembre 2019, a favore dei contribuenti che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro. La proroga al 30 settembre 2019 dei termini di versamento si riferisce a tutti i contribuenti che: - esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA; - dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione. La proroga si applica anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018: - applicano il regime forfetario agevolato; - applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; - determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; - ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA. Tra l’altro è stata confermata la possibilità da parte dei contribuenti che rientrano nella proroga di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al 30 settembre, quindi entro il prossimo 30 ottobre, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Con la risoluzione n. 71/E dell’agosto 2019, l’Agenzia delle entrate ha analizzato anche gli effetti della proroga in caso di rateizzazione dei versamenti. In caso di versamenti dal 30 settembre, è stato chiarito che il numero massimo di rate si riduce a tre, scadenti: - per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre (poiché il giorno 16 cade di sabato); - per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 31 ottobre e il 2 dicembre (poiché il 30 novembre cade di sabato). Gli interessi per la rateizzazione si applicano sulla seconda e terza rata. Qualora, invece, ci si avvalga della possibilità di differire il pagamento al 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,4%, l’Agenzia ha sottolineato che: - per i contribuenti titolari di partita IVA, le rate si riducono a due, scadenti il 30 ottobre e il 18 novembre, con applicazione degli interessi da rateizzazione solo sulla seconda e ultima rata; - per i contribuenti non titolari di partita IVA, le rate rimangono tre, scadenti il 30 ottobre, il 31 ottobre e il 2 dicembre, ma gli interessi da rateizzazione si applicano solo sulla terza e ultima rata. In ogni caso resta ferma la facoltà di versare le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, vale a dire senza beneficiare della proroga. In tale caso, viene entro il 30 settembre vanno versate: - le prime quattro rate, senza interessi; - qualora ci si sia avvalsi del differimento di 30 giorni, le prime tre rate, senza la maggiorazione dello 0,4% e degli interessi. In tutti i casi, occorre dare evidenza, nel modello F24, del numero della rata che viene versata. Quindi di conseguenza, non è possibile indicare in un unico rigo del modello F24 l’importo complessivo delle rate, ma occorre compilare un rigo per ciascuna rata evidenziando il relativo numero. Qualora, entro il termine del 30 settembre, si effettuino più versamenti con scadenze e importi a libera scelta, resta fermo l’obbligo di versare la differenza dovuta a saldo al più tardi entro il 30 settembre, senza interessi. Questa conclusione desta qualche perplessità in quanto penalizza quei contribuenti che hanno anticipato i versamenti rispetto al termine prorogato del 30 settembre. Infatti, non ci sono motivi ostativi a che anche in tali casi il contribuente possa beneficiare della rateazione, “agganciandosi” al piano decorrente dal 30 settembre o 30 ottobre che eventualmente intenda adottare. Le cause di esclusione I DM di approvazione degli ISA del 23 marzo e 28 dicembre 2018 hanno previsto una causa di esclusione dall’applicazione degli stessi per le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. In particolare, queste cause di esclusione: - fanno riferimento alle cooperative di imprese ed a quelle di utenti che non operano per conto terzi e che non seguono le ordinarie regole di mercato; - operano in presenza di attività svolte esclusivamente a favore dei soci o associati e degli utenti. I dati precalcolati Quanto ai dati precalcolati dall’Agenzia delle Entrate ai fini degli ISA, non sussiste alcun obbligo specifico per contribuenti ed intermediari di modificarli, ma, invece, è data la possibilità di modificare tali dati per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia. Quindi il contribuente, laddove emergano criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, dopo aver effettuato la verifica di tali dati precalcolati, può modificarli e calcolare nuovamente il proprio ISA con i dati modificati. Nel caso in cui l’ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell’Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate. Regime premiale Tra i benefici previsti, vi è quello relativo all’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap. Questi crediti possono essere utilizzati in compensazione già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale sono maturati, senza necessità della preventiva presentazione del modello ISA.