Con il messaggio n. 2829 del 9 agosto 2024, l'INPS ha fornito chiarimenti in tema di indennità di malattia per i lavoratori marittimi e retribuzione teorica. Per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024, le indennità sono corrisposte nella misura del 60 per cento della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso. La retribuzione di riferimento è determinata sulla base dell’elemento “retribuzione teorica” esposta sul flusso Uniemens di competenza del mese antecedente l’evento di malattia. In assenza di flussi Uniemens le Strutture territoriali devono, invece, provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni mediante l’utilizzo dei minimi contrattuali di categoria. Stante la natura compensativa del mancato guadagno, propria dell’indennità di malattia (che costituisce generale principio previdenziale di dette prestazioni) la retribuzione teorica consiste nella c.d. retribuzione persa, non concorrendovi le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro pure in presenza dell’evento di malattia e le voci retributive correlate all’attività lavorativa. Ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo si applicano le disposizioni dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, il cui comma 1, in particolare, dispone che: “Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l’articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituiti dall’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dal seguente: “Art. 12. (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi). 1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all’articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento”. L’esposizione dell’imponibile del mese di riferimento avviene, pertanto, considerando i redditi - al lordo - maturati nel medesimo periodo. Fanno eccezione al suddetto principio, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6, le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto con effetto retroattivo e i premi di produzione, che sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione e allo stesso mese imputati. Salvo il caso di eventi tutelati, in linea generale la retribuzione teorica non può essere superiore all’imponibile. A tale proposito, si rammenta altresì che la retribuzione teorica utile alla misura delle prestazioni in argomento è quella esposta nel flusso Uniemens sulla mensilità precedente l’evento di malattia. Pertanto, nei casi in cui la retribuzione teorica esposta nel flusso Uniemens sia superiore all’imponibile contributivo, l’indennità di malattia deve essere provvisoriamente liquidata prendendo come base di calcolo il minore tra i valori delle retribuzioni teoriche esposte nel corso dei mesi precedenti, riferite al medesimo rapporto di lavoro. Resta ferma la necessaria segnalazione al datore di lavoro per la corretta esposizione del dato retributivo sulla mensilità di riferimento, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia.