Durante l'assenza dal lavoro per malattia al lavoratore dipendente del settore privato viene corrisposta da parte dell’INPS l'indennità economica di malattia, in sostituzione della retribuzione, per un periodo di tempo tutelato la cui durata è stabilita dalla legge. Il diritto all'indennità economica di malattia decorre dal primo giorno in cui si inizia l'attività lavorativa e l’erogazione è effettuata dal datore di lavoro in busta paga, con anticipazione anche dell’indennità dovuta per conto dell'lNPS. La maggior parte dei contratti prevede una integrazione economica di tale indennità, sotto forma di retribuzione imponibile, da parte dello stesso datore di lavoro. A chi spetta l’indennità di malattia Hanno diritto all’indennità di malattia i lavoratori dipendenti del settore privato, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, con la qualifica di operai, apprendisti, salariati, il cui stato di infermità sia documentato mediante apposita certificazione trasmessa per via telematica dal medico all’INPS e da quest’ultimo resa disponibile al datore di lavoro. Misura dell’indennità a carico dell’INPS L'indennità da parte dell’INPS spetta a partire dal quarto giorno di malattia, che deve essere calcolato dalla data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore e riportata nel certificato medico, nella seguente misura: - 50% della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel periodo mensile scaduto e immediatamente precedente l'inizio della malattia, per i primi 20 giorni; - 66,66% della retribuzione media giornaliera di cui sopra, a partire dal ventunesimo giorno. I primi 3 giorni di malattia (carenza) non sono indennizzabili, tranne nel caso di ricaduta della stessa malattia verificatasi entro 30 giorni o quando il contratto preveda l'indennizzo di tale periodo a carico del datore di lavoro. Ai lavoratori disoccupati o sospesi, in caso di malattia insorta durante lo stato di disoccupazione o sospensione, l’indennità di malattia viene corrisposta in misura pari ai 2/3 delle misure prima indicate, sempreché la malattia insorga entro 60 giorni dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro. Limiti alla durata del periodo tutelato Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, il trattamento economico di malattia viene erogato per un periodo massimo di 180 giorni complessivi in un anno solare. In caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, la “protezione assicurativa” è comunque prevista qualora l'evento intervenga nei 60 giorni successivi. Per i lavoratori con contratto a tempo determinato, fermo restando il periodo massimo indennizzabile di 180 giorni che non può essere superato, l’indennità di malattia viene corrisposta per un numero di giornate pari a quelle lavorate negli ultimi 12 mesi precedenti la malattia. Nel caso in cui il lavoratore nei 12 mesi precedenti non possa far valere periodi superiori a 30 giorni, l’indennità di malattia è concessa per un periodo massimo di 30 giorni nell’anno solare. In questo ultimo caso è l’INPS a provvedere direttamente all’erogazione del trattamento previa comunicazione da parte del datore. Non vengono corrisposti trattamenti economici e indennità di malattia per i periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato. Esempio di calcolo 1) Lavoratore assunto in data 1° luglio 2024 con termine fissato al 30 settembre 2024 Inizio malattia: 10 luglio 2024 Fine prognosi: 30 luglio 2024 Giornate lavorate: 6 Giorni malattia indennizzabili: 6, con pagamento diretto INPS 2) Lavoratore assunto in data 1° luglio 2024 con termine fissato al 30 settembre 2024 Inizio malattia: 10 agosto 2024 Fine prognosi: 31 agosto 2024 Giornate lavorate: 26 Giorni malattia indennizzabili: 21, con anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro Visite di controllo L'INPS può predisporre, avvalendosi dei propri medici, su richiesta del datore di lavoro o di propria iniziativa, visite di controllo sullo stato di salute del lavoratore ammalato, fin dal primo giorno di assenza, durante fasce orarie di reperibilità fissate dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni compresi le domeniche e i giorni festivi. In caso di assenza ingiustificata, il lavoratore decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo fino a 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, qualora sia risultato assente ingiustificato anche alla seconda visita di controllo. La tutela si perde del tutto se interviene una terza assenza ingiustificata alla visita medica di controllo.